Art. 74
Elezione del presidente della provincia
1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide
con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso
l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature
alla carica di consigliere provinciale e di presidente della
provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato
alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di
collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del
consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia
solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e'
quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla
destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di
presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del
gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e'
riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel
contrassegno.
5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun
elettore puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di
presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad
esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato
alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul
relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende
attribuito solo al candidato alla carica di presidente della
provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato
alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti fra il secondo ed il terzo candidato e' ammesso al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che
segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovra' aver luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti
con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al
primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui e' stato
effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome
dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente della
provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente
della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.