Art. 74
               Elezione del presidente della provincia

  1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto,  contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide
con il territorio provinciale.
  2.  Oltre  a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951,
n.  122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso
l'albo  pretorio della provincia e la presentazione delle candidature
alla   carica  di  consigliere  provinciale  e  di  presidente  della
provincia  sono  disciplinati  dalle  disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
  3.  All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato
alla   carica  di  presidente  della  provincia  deve  dichiarare  di
collegarsi  ad  almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del
consiglio  provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia
solo  se  convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
  4.  La  scheda  per  l'elezione  del  presidente della provincia e'
quella  stessa  utilizzata  per l'elezione del consiglio e reca, alla
destra  del  nome  e  cognome  di  ciascun  candidato  alla carica di
presidente  della  provincia,  il  contrassegno  o i contrassegni del
gruppo  o  dei  gruppi  di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato  di  collegarsi.  Alla  destra  di ciascun contrassegno e'
riportato  il  nome  e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente  parte  del  gruppo  di  candidati  contraddistinto  da  quel
contrassegno.
  5.  Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale  tracciando  un  segno sul relativo contrassegno. Ciascun
elettore  puo',  altresi', votare sia per un candidato alla carica di
presidente   della   provincia,  tracciando  un  segno  sul  relativo
rettangolo,  sia  per  uno  dei candidati al consiglio provinciale ad
esso  collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
Il  voto  espresso  nei  modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato  alla  carica  di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno  votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia.  Ciascun  elettore  puo',  infine, votare per un candidato
alla  carica  di  presidente  della provincia tracciando un segno sul
relativo  rettangolo.  Il  voto  in  tal  modo  espresso  si  intende
attribuito   solo  al  candidato  alla  carica  di  presidente  della
provincia.
  6.  E'  proclamato  eletto  presidente della provincia il candidato
alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  7.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
6,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati alla carica di presidente della provincia che hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di  voti  fra  il  secondo  ed  il  terzo  candidato  e'  ammesso  al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che
segue  nella  graduatoria.  Detto  ballottaggio  dovra' aver luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
  9.  I  candidati  ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti
con  i  gruppi  di  candidati  al consiglio provinciale dichiarati al
primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori  gruppi  di  candidati  rispetto  a quelli con cui e' stato
effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  La dichiarazione ha
efficacia  solo  se  convergente  con  analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
  10.  La  scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome
dei  candidati  alla  carica  di  presidente della provincia, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
dei  gruppi  di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un
segno  sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
  11.  Dopo  il  secondo  turno e' proclamato eletto presidente della
provincia  il  candidato  che  ha  ottenuto il maggior numero di voti
validi.  In  caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente
della  provincia  il  candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati  per  il  consiglio  provinciale  che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.