Art. 65.
                            Entrata in vigore
      1.   Il   presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
    centottantesimo    giorno   successivo   a   quello   della   sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
    inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi della
    Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di
    osservarlo e di farlo osservare.
        Dato a Roma, addi' 28 agosto 2000
                                 CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino