Art. 67
         Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia

  1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto, con
regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e per la
funzione  pubblica,  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento
dell'assetto  organizzativo  e  funzionale dell'Istituto superiore di
polizia,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 341.
  2.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1,  sono  abrogati  gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
 
          Note all'art. 67:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile


          1982, n. 341, reca: "Istituzione dell'Istituto superiore di
          polizia".