Art. 67 Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia 1. In relazione a quanto previsto dal presente decreto, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
Note all'art. 67: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, reca: "Istituzione dell'Istituto superiore di polizia".