Art. 68.
                  Modifiche alla normativa vigente
  1.  Il  quinto comma dell'articolo 5 della legge 1o aprile 1981, n.
121,  e'  sostituito  dal seguente: "Il vice direttore generale della
pubblica  sicurezza  con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".
  2.  L'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono
istituiti  i  seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia:
    a) ruolo degli agenti e assistenti;
    b) ruolo dei sovrintendenti;
    c) ruolo degli ispettori;
    d) ruolo direttivo speciale;
    e) ruolo dei commissari;
    f) ruolo dei dirigenti.
  2.  Salvo  quanto specificato nei successivi articoli, il personale
appartenente   ai  predetti  ruoli,  nello  svolgimento  dei  compiti
istituzionali  sanciti  dalla  legge  1o  aprile 1981, n. 121, svolge
anche  le  attivita'  accessorie necessarie al pieno assolvimento dei
compiti di istituto.".
  3.  L'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
  "1.  La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della
Polizia  di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come
segue:  dirigenti,  commissari  e  appartenenti  al  ruolo  direttivo
speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
  2.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3, nell'ambito dello stesso
ruolo  la  gerarchia  e'  determinata dalla qualifica e, nella stessa
qualifica, dall'anzianita'.
  3.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari  e  al ruolo
direttivo  speciale  la  gerarchia  e' determinata dalla qualifica in
relazione  all'allegata  tabella  6  di equiparazione e, nella stessa
qualifica,  dall'anzianita'.  Negli uffici che comportano l'esercizio
delle attribuzioni di autorita' di pubblica sicurezza, l'appartenente
al  ruolo dei commissari preposto all'ufficio e' sempre sovraordinato
al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.
  4.  L'anzianita'  e' determinata dalla data del decreto di nomina o
di  promozione;  a  parita'  di  tale  data, da quella del decreto di
promozione  o  di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle
predette  condizioni,  dall'eta',  salvi,  in  ogni  caso,  i diritti
risultanti  dalle  classificazioni  ottenute negli esami di concorso,
negli   scrutini  per  merito  comparativo  e  nelle  graduatorie  di
merito.".
  4. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica
  24  aprile  1982,  n.  335,  dopo  l'ultimo  comma  sono aggiunti i
  seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a
composizione  interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre
Forze  di  polizia  indicate  nell'articolo  16 della legge 1o aprile
1981,  n  121,  competenti  alla  compilazione sono i dirigenti della
Polizia  di  Stato, individuati con il regolamento di semplificazione
previsto  dall'articolo  1  della  legge  8 marzo 1999, n. 50, previa
acquisizione  degli  elementi  di valutazione da parte del competente
capo dell'ufficio.
  Le  disposizioni  di  cui  al  terzo  comma,  con  le modalita' ivi
previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia
di  Stato.  In  mancanza  di dirigenti della Polizia di Stato, organi
competenti  alla  compilazione  dei  rapporti  informativi  sono  gli
appartenenti  ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di
cui al comma precedente.
  Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto  sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.".
  5.  Al  quarto  comma  dell'articolo  75 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335, dopo le parole "previo
parere  degli  organi  di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le
seguenti:
    "e della commissione per la progressione in carriera".
  6.  Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni,
di  informatica"  sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e,
dopo   la  parola  "arruolamento"  vengono  aggiunte  quelle  di:  "e
psicologia".
  7.  Il  terzo,  il  quarto  e  il  quinto comma dell'articolo 1 del
decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono
soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo e' aggiunto il
seguente:  "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli
operatori  e  collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori
tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".
  8.  All'articolo  18 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile  1982,  n.  338,  sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti
superiori  medico  legali  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".
  9.  All'articolo  20 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 338, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "  b)  per  il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente
medico  dal  quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale
stesso  non  dipenda  da  un  primo  dirigente  medico,  il  rapporto
informativo  e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso
il  quale  presta  servizio,  previa  acquisizione  degli elementi di
valutazione  professionale  forniti  dal competente dirigente medico,
individuato   con   il   regolamento   di   semplificazione  previsto
dall'articolo  1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione
del  suddetto  regolamento,  le  modalita'  di attuazione di cui alla
presente   lettera  sono  individuate  con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.".
  10.  Dopo  l'articolo  3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   3-bis   (Cause   di  sospensione  dagli  scrutini).  1.  Le
disposizioni  relative  alla  sospensione  dalla  partecipazione agli
scrutini  del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".
  11.  All'articolo  7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le
parole  "appartenente  rispettivamente ad uno dei ruoli del personale
che  espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che
espleta  funzioni  tecnico-scientifiche  o  tecniche" sono sostituite
dalle seguenti:
    "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni
di  polizia  o  ad  uno  dei ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-scientifiche o tecniche.".
 
          Note all'art. 68:
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 5 della legge
          1o aprile  1981,  n.  121  (per l'argomento vedi nelle note
          all'art.  2),  come  modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato:
              "Art.   5.   (Organizzazione   del  Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza).  -  Il  dipartimento  della  pubblica
          sicurezza  si  articola  nei  seguenti  uffici  e direzioni
          centrali:
                a) ufficio  per il coordinamento e la pianificazione,
          di cui all'articolo 6;
                b) ufficio centrale ispettivo;
                c) direzione centrale della polizia criminale;
                d) direzione centrale per gli affari generali;
                e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
                f) direzione   centrale   per  la  polizia  stradale,
          ferroviaria, di frontiera e postale;
                g) direzione centrale del personale;
                h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
                i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
          della gestione patrimoniale;
                l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
              1-bis)  direzione generale di sanita', cui e' preposto,
          il  dirigente  generale  medico del ruolo professionale dei
          sanitari della Polizia di Stato.
              Al    dipartimento    e'   proposto   il   capo   della
          polizia-direttore   generale   della   pubblica  sicurezza,
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'interno.
              Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza    e'    attribuita   una   speciale   indennita'
          pensionabile,  la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
          ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le medesime
          modalita'  si provvede per il Comandante generale dell'Arma
          dei  carabinieri,  per il Comandante generale della Guardia
          di  finanza,  per il Direttore generale per gli istituti di
          prevenzione  e  di  pena  e  per  il Direttore generale per
          l'economia montana e per le foreste.
              Al  dipartimento  sono  assegnati  due  vice  direttori
          generali,  di  cui  uno  per  l'espletamento delle funzioni
          vicarie  e  l'altro  per  l'attivita' di coordinamento e di
          pianificazione.
              Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
          funzioni  vicarie  e'  prescelto tra i prefetti provenienti
          dai ruoli della Polizia di Stato.
              L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
          o  del  direttore  generale,  ha  il  compito di verificare
          l'esecuzione  degli ordini e delle direttive del Ministro e
          del  direttore  generale;  riferire  sulla attivita' svolta
          dagli uffici ed organi periferie dell'Amministrazione della
          pubblica  sicurezza;  verificare l'efficienza dei servizi e
          la corretta gestione patrimoniale e contabile.
              La  determinazione  del numero e delle competenze degli
          uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
          Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   nonche'   la
          determinazione   delle  piante  organiche  e  dei  mezzi  a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
              Alla  direzione degli uffici e delle direzioni centrali
          sono preposti dirigenti generali.
              Alla  direzione  centrale  per  i servizi di ragioneria
          puo'  essere  preposto  un dirigente generale di ragioneria
          dell'Amministrazione civile dell'interno.
              -  Si riporta il testo integrale degli articoli 64 e 75
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  335  (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), come
          modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  64  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale in servizio presso il
          Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -  Il  rapporto
          informativo,   per  il  personale  in  servizio  presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:
                a) per   il  primo  dirigente,  dal  direttore  della
          direzione  centrale  o  ufficio  dove  presta  servizio; il
          rapporto  informativo  viene vistato dal capo della polizia
          che, per il tramite della Direzione centrale del personale,
          lo  trasmette  con  le proprie osservazioni al consiglio di
          amministrazione per il giudizio complessivo;
                b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
          capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
          da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal
          direttore  della  direzione  o  ufficio  centrale presso il
          quale prestano servizio che, per il tramite della direzione
          centrale   del  personale,  lo  trasmette  con  le  proprie
          osservazioni   al   consiglio  di  amministrazione  per  il
          giudizio complessivo;
                c) per  il  commissario  ed  il  vice  commissario  o
          qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
          la  quale  prestano  servizio.  Il  giudizio complessivo e'
          espresso dal capo della polizia;
                d) per  il  personale dei ruoli degli ispettori e dei
          sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
          divisione  da  cui  dipende.  Il  giudizio  complessivo  e'
          espresso  dal  direttore della direzione o ufficio centrale
          presso il quale presta servizio;
                e) per  il  personale  dei  ruoli  degli assistenti e
          degli  agenti  o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
          quale  direttamente  dipende.  Il  giudizio  complessivo e'
          espresso  dal  direttore della divisione presso la quale il
          personale interessato presta servizio.
              Per  il  personale  in servizio presso l'ufficio per il
          coordinamento  e  la  pianificazione  di  cui  all'art.  5,
          lettera  a)  della legge 1o aprile 1981, n. 121, competente
          alla  compilazione del rapporto informativo e' il direttore
          dell'ufficio predetto.
              Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso
          uffici  a  composizione  interforze  diretti da ufficiali o
          funzionari   delle   altre   Forze   di   Polizia  indicate
          nell'articolo  16  della  legge  1o aprile  1981,  n.  121,
          competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia
          di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione
          previsto  dall'articolo  1 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          previa  acquisizione degli elementi di valutazione da parte
          del competente capo dell'ufficio.
              Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
          ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
          della  Polizia  di  Stato.  In  mancanza di dirigenti della
          Polizia  di  Stato, organi competenti alla compilazione dei
          rapporti   informativi   sono  gli  appartenenti  ai  ruoli
          sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
          precedente.
              Fino   all'emanazione   del   suddetto  regolamento  di
          semplificazione,   le   modalita'  per  l'attuazione  delle
          disposizioni   di   cui   ai  commi  terzo  e  quarto  sono
          individuate  con decreto del capo della polizia - direttore
          generale della pubblica sicurezza".
              "Art.   75  (Decorrenza  delle  promozioni  per  merito
          straordinario).  -  Le  promozioni  di  cui  agli  articoli
          precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e
          vengono  conferite anche in soprannumero, riassorbibile con
          le    vacanze   ordinarie.   Le   promozioni   per   merito
          straordinario  possono  essere  conferite  anche a coloro i
          quali  siano  deceduti  nel corso o in seguito ai fatti che
          hanno  dato  luogo  alla  proposta  di  promozione,  con la
          decorrenza prevista dal comma precedente.
              La  proposta  di promozione per merito straordinario e'
          formulata,  non  oltre  sei mesi dal verificarsi dei fatti,
          dal  questore  della  provincia  in  cui  sono avvenuti, su
          rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto.
              Sulla  proposta decide il Ministro, previo parere degli
          organi di cui agli articoli 68 e 69 e della commissione per
          la   progressione   di   carriera,  secondo  le  rispettive
          competenze,  salvo  che la proposta relativa all'assistente
          capo,   sulla   quale   il   parere  viene  espresso  dalla
          Commissione per i sovrintendenti.
              Un'ulteriore  promozione  per  merito straordinario non
          puo'  essere  conferita  se  non siano trascorsi almeno tre
          anni  dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino
          le   condizioni   previste   dai  precedenti  articoli,  al
          personale  interessato  possono  essere  attribuiti,  o  la
          classe  superiore  di  stipendio, o se piu' favorevoli, tre
          scatti di anzianita'".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge
          lo aprile  1981,  n.  121  (per l'argomento vedi nelle note
          all'art. 2):
              "Art.  16  (Forze  di  polizia). - Ai fini della tutela
          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
                a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
              Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo
          1999,  n.  50  (Delegificazione  e  testi  unici  di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   legge  di
          semplificazione 1998):
              "Art.  1.  (Delegificazione  di  norme e regolamenti di
          semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1,
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti
          ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, per la delegificazione e la semplificazione
          dei  procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
          della  presente  legge.  I  regolamenti  si  conformano  ai
          criteri  e  principi e sono emanati con le procedure di cui
          all'articolo  20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni,  e  agli articoli 2, 3 e 5 della
          presente legge.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  sono  individuate  forme stabili di consultazione
          delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
          le  associazioni  nazionali  riconosciute per la protezione
          ambientale  e per la tutela dei consumatori, interessate ai
          processi di regolazione e semplificazione.
              -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 1 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 337 (per
          l'argomento  vedi  nelle note all'art. 29), vedi nelle note
          all'art. 40.
              -  Si riporta il testo integrale degli articoli 18 e 20
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 338, (per l'argomento vedi nelle note all'art. 43), come
          modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  18  (Nomina  a  dirigente generale medico). - Il
          dirigente  generale  medico  e'  nominato  tra  i dirigenti
          superiori  medici  del  ruolo professionale di cui all'art.
          1".
              "Art.  20.  (Organi  competenti  alla  compilazione del
          rapporto  informativo  per  il personale in servizio presso
          gli  uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
          del  personale  di  cui  al presente decreto legislativo in
          servizio   presso  gli  uffici  e  reparti  periferici,  e'
          compilato:
                a) per il primo dirigente medico, dal direttore della
          direzione   o   ufficio  centrale  del  Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente
          generale  medico;  il rapporto viene vistato dal capo della
          polizia  che,  per  il tramite della direzione centrale del
          personale,  lo  trasmette  con  le  proprie osservazioni al
          consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
                b) per  il  personale  del ruolo direttivo, dal primo
          dirigente  medico  dal quale direttamente dipende. Nel caso
          in  cui  il  personale  stesso  non  dipenda  da  un  primo
          dirigente  medico, il rapporto informativo e' compilato dal
          dirigente  dell'ufficio  o  reparto  presso il quale presta
          servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
          professionale  forniti  dal  competente  dirigente  medico,
          individuato  con il regolamento di semplificazione previsto
          dall'articolo  1  della  legge  8  marzo  1999, n. 50. Fino
          all'emanazione  del  suddetto  regolamento, le modalita' di
          attuazione  di  cui  alla presente lettera sono individuate
          con decreto del capo della polizia-direttore generale della
          pubblica sicurezza".
              -  Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca:
          "Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo della Polizia di Stato".
              - Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo
          1997,  n.  85 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 22)
          vedi nelle note all'art. 22: