Art. 73. Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Mattarella, Ministro della difesa Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 73. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".