Art. 100
         Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi

  1.  Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a  riformare  il  sistema  delle tasse e dei diritti marittimi di cui
alla  legge  9  febbraio  1963, n. 82, e successive modificazioni, al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n.
355, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a)  semplificazione  del sistema di tassazione in modo da ridurre
il   numero  delle  tasse  anche  mediante  il  loro  accorpamento  o
soppressione;
    b) semplificazione delle procedure di riscossione;
    c)  definizione  della  quota  da  attribuire  al  bilancio delle
autorita'  portuali  di  cui  alla  legge  28  gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso
all'utilizzazione  di fondi disponibili sullo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e
straordinaria  delle  parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa
quella per il mantenimento dei fondali;
    d)  individuazione  di  un sistema di autonomia finanziaria delle
autorita'   portuali,   fermi   restando   i  controlli  contabili  e
amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento
delle  opere  infrastrutturali  contenute  nei piani regolatori e nei
piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;
    e)    abrogazione   espressa   delle   norme   vigenti   divenute
incompatibili  con  la nuova disciplina ed in particolare del capo II
del  titolo  II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione
delle tasse e dei diritti marittimi.
 
          Note all'art. 100:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 80.
              -  La  legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante "Revisione
          delle  tasse  e  dei  diritti  marittimi", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 febbraio  1963, n. 52, al Titolo II
          (articoli  27  -  45),  reca:  "Tasse  sulle  merci  e  sui
          passeggeri",  ed  al  relativo  capo II (articoli 30 - 32),
          reca: "Tassa sui passeggeri a Genova, Napoli e Trieste".
              -  Il  decreto-legge  28 febbraio  1974, n. 47, recante
          "Istituzione  di  una tassa di sbarco e imbarco sulle merci
          trasportate   per  via  aerea  e  per  via  marittima",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1974, n. 68, e
          convertito   in   legge,   con  modificazioni  dalla  legge
          16 aprile 1974, n. 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 maggio 1974, n. 115.
              -  La  legge 5 maggio 1976, n. 355, recante "Estensione
          alle  aziende  dei  mezzi meccanici e magazzini portuali di
          Ancona,  Cagliari,  La  Spezia, Livorno e Messina di alcuni
          benefici  previsti  per  gli  enti portuali", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1976, n. 147.
              -  La  legge  28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino
          della  legislazione  in  materia  portuale",  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.