Art. 101. (Semplificazione degli adempimenti contabili) 1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996. 2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorieta' dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.
Nota all'art. 101: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-135. (Omissis). 136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore. 137.-217. (Omissis).".