Art. 101.
            (Semplificazione degli adempimenti contabili)

  1.  Qualora  intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti
previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  nuove  disposizioni  legislative  che  regolino  le materie ivi
disciplinate,  a  meno  che  la  legge  sopravvenuta  non  lo escluda
espressamente,  possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti
ai  sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della
citata legge n. 662 del 1996.
  2.  Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui
al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono
inclusi  anche  quelli  relativi alla effettuazione di transazioni di
commercio  elettronico  aventi ad oggetto beni o servizi regolati con
l'intervento  di  intermediari  finanziari abilitati, con particolare
riferimento  alla  semplificazione degli obblighi documentali, a tale
fine  potendosi  prevedere  la  non obbligatorieta' dell'emissione di
fattura in presenza di idonea documentazione.
 
          Nota all'art. 101:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 136, della
          citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-135.
          (Omissis).
              136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
          semplificazione  delle  procedure di attuazione delle norme
          tributarie,   gli   adempimenti  contabili  e  formali  dei
          contribuenti  sono  disciplinati con regolamenti da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per
          il  trattamento e la conservazione delle informazioni e del
          progressivo sviluppo degli studi di settore.
              137.-217. (Omissis).".