Art. 102. (Copertura finanziaria) 1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. 2. Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, e dall'articolo 69, a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze e' autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 102: - Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni", si rimanda alle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: "Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.-6. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".