Art. 102.
                       (Copertura finanziaria)

  1.  Ai  maggiori  oneri  recati  dalla  presente legge, valutati in
complessive  lire  42,6  miliardi  per  l'anno  2000,  lire  2.508,85
miliardi  per  l'anno  2001  e  lire  1.471,4  miliardi  a  decorrere
dall'anno  2002  si  provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno
2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando,  quanto  a  lire  26,6  miliardi  per  l'anno 2000, 72,6
miliardi   per   l'anno   2001  e  71,6  miliardi  per  l'anno  2002,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno
2000,  10  miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  finanze  e  per  la
restante  quota  mediante  utilizzo  di  parte delle maggiori entrate
recate dalla presente legge.
  2.  Le  minori  entrate  recate  dalla  presente legge, fatto salvo
quanto  previsto  dall'articolo  32,  comma  3, e dall'articolo 69, a
decorrere  dall'anno  2004  sono  valutate in lire 2.000 miliardi. Ai
fini   della   relativa  copertura,  il  Ministro  delle  finanze  e'
autorizzato  a  rideterminare con proprio decreto, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
l'aliquota  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8
ottobre  1997,  n.  358,  come modificato dalla presente legge, nella
misura  sufficiente  a  garantire il gettito necessario, salvo che al
reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure
previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato.

    Data a Roma, addi' 21 novembre 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 102:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
          legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle
          imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni", si rimanda alle note all'art. 6.
              -  Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, recante "Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1978, n. 233:
              "Art.  11-ter.  (Copertura  finanziaria delle leggi). -
          1.-6. (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o
          di  entrate  indicate  dalle  medesime  leggi al fine della
          copertura   finanziaria,  il  Ministro  competente  ne  da'
          notizia   tempestivamente   al   Ministro  del  tesoro  che
          riferisce  al  Parlamento con propria relazione e assume le
          conseguenti  iniziative legislative. La stessa procedura e'
          applicata   in   caso  di  sentenze  definitive  di  organi
          giurisdizionali   e   della  Corte  costituzionale  recanti
          interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili di
          determinare maggiori oneri.".