Art. 96.
   (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per
            attivita' antincendio e di protezione civile)

  1.   Al   fine   di   sostenere   l'attivita'  istituzionale  delle
associazioni   di   volontariato   iscritte   nei   registri  di  cui
all'articolo   6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere
dall'anno  2001  una  quota  del  Fondo  nazionale  per  le politiche
sociali,  di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con
decreto  del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in  misura  non  inferiore  a  lire  15  miliardi,  e' utilizzata per
l'erogazione  di  contributi,  nei  limiti  delle risorse finanziarie
disponibili,  per  l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e
organizzazioni,  di  autoambulanze  e  di beni strumentali utilizzati
direttamente  ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che
per   le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diverse
utilizzazioni  senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al
primo  periodo  del  presente  comma, sempre nei limiti delle risorse
finanziarie    disponibili,   e'   concesso   altresi'   alle   ONLUS
limitatamente  alla  donazione  dei  beni  ivi indicati nei confronti
delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo,
il  citato  Fondo  e'  integrato dell'importo di lire 10 miliardi per
l'anno  2000  e  di  lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con
decreto  del  Ministro  per la solidarieta' sociale sono stabilite le
modalita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di cui al presente
comma.
  2.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le associazioni e le
organizzazioni  da  queste  demandate  all'espletamento  del servizio
antincendi  ed  aventi  sede nei rispettivi territori, sono esonerate
dal  pagamento  del canone radio complessivamente dovuto per tutte le
attivita'  antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti
sono  autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre
1999    che    non    risultino   incompatibili   con   impianti   di
telecomunicazioni  esistenti  appartenenti ad organi dello Stato o ad
altri soggetti autorizzati.
 
          Note all'art. 96:
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 agosto
          1991,  n.  266,  recante  "Legge-quadro  sul volontariato",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196:
              "Art. 6. (Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di
          volontariato.
              2.  L'iscrizione  ai  registri e' condizione necessaria
          per  accedere  ai contributi pubblici nonche' per stipulare
          le   convenzioni   e  per  beneficiare  delle  agevolazioni
          fiscali,  secondo  le disposizioni di cui, rispettivamente,
          agli articoli 7 e 8.
              3.  Hanno  diritto  ad  essere iscritte nei registri le
          organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di
          cui  all'art.  3  e  che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
              4.  Le  regioni  e  le  province autonome determinano i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento  dell'attivita'  di volontariato da parte delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono  la cancellazione dal registro con provvedimento
          motivato.
              5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
          contro   il   provvedimento  di  cancellazione  e'  ammesso
          ricorso,  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del  tribunale  e'  appellabile,  entro trenta giorni dalla
          notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di Stato, il quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
              6.  Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
          copia  aggiornata  dei  registri all'Osservatorio nazionale
          per il volontariato, previsto dall'art. 12.
              7.  Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
          alla   conservazione  della  documentazione  relativa  alle
          entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 59, comma 44, della
          citata legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              "Art.   59  (Disposizioni  in  materia  di  previdenza,
          assistenza,  solidarieta'  sociale  e  sanita'). - 1. - 43.
          (Omissis).
              44.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.
              45. - 59. (Omissis).".