Art. 97. (Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici) 1. I termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
Note all'art. 97: Il decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1999, n. 21. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1999: "Art. 3. (Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'art. 1. 2. - 5-bis. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129: "Art. 5. - 1. (Omissis). 2. In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 499, sono prorogati di dodici mesi. Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 499/1998 e' soppresso".