Art. 97.
 (Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni
             Umbria e Marche colpite da eventi sismici)

  1.  I  termini  previsti  dal  decreto del Ministro dell'interno 28
settembre 1998, n. 499, gia' prorogati, in attuazione del disposto di
cui  all'articolo  3,  comma  1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.
226,   con   l'articolo  5,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2991  del  31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
 
          Note all'art. 97:
              Il  decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499, del
          Ministro  dell'interno  delegato per il coordinamento della
          protezione  civile  di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica e il Ministro
          delle   finanze,  recante  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  dell'art.  12  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e
          Marche  colpiti  da eventi sismici e per le zone ad elevato
          rischio  sismico",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 gennaio 1999, n. 21.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1, del
          decreto-legge  13 maggio  1999, n. 132, recante "Interventi
          urgenti  in materia di protezione civile", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 112 del 15 maggio 1999, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  13 luglio  1999, n. 226,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 163 del 14 luglio
          1999:
              "Art.   3.   (Modifiche  al  decreto-legge  n.  6/1998,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 61/1998 -
          disposizioni  varie  relative a eventi calamitosi). - 1. Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  12 della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449,  e  del  decreto  del Ministro dell'interno
          delegato  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
          28 settembre  1998,  n.  499, adottato ai sensi del comma 3
          del  medesimo  art. 12 ed i cui termini sono aggiornati con
          ordinanza   del   Ministro  dell'interno  delegato  per  il
          coordinamento della protezione civile, si applicano fino al
          31 dicembre  2000, nei limiti delle relative disponibilita'
          finanziarie,  che  sono  mantenute  in  bilancio  fino alla
          stessa  data.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 12, commi
          1 e 2,  della  citata  legge  n. 449 del 1997 si applicano,
          fino  al  31 dicembre  2000  e  nei  limiti  delle relative
          disponibilita'  finanziarie,  anche  per i territori di cui
          all'art. 1.
              2. - 5-bis. (Omissis).".
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  5,  comma  2,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
          1999,   recante   "Ulteriori   disposizioni   per  i  danni
          conseguenti  la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
          nel  territorio  delle  regioni  Umbria  e  Marche ed altre
          misure  urgenti  di  protezione  civile",  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129:
              "Art. 5. - 1. (Omissis).
              2.  In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma
          1,  del  decreto-legge  13 maggio  1999,  n. 132, i termini
          previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 settembre  1998,  n. 499, sono prorogati di dodici mesi.
          Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente
          della Repubblica n. 499/1998 e' soppresso".