Art. 98.
  (Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998,
n.  319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il
primo  periodo  e'  inserito  il  seguente: "Il bilancio compilato in
conformita'  dell'articolo  8,  comma  1,  del decreto legislativo 10
marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari".
  2.  La  disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
 
          Note all'art. 98:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  26 agosto  1998,  n.  319,  recante  "Riordino
          dell'Ufficio  italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma
          1,  della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 settembre  1998,  n. 206, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  4.  (Bilancio).-  1. Il bilancio dell'Ufficio e'
          allegato  al  bilancio della Banca e si uniforma ai criteri
          adottati  per  la  redazione  di  quest'ultimo. Il bilancio
          compilato  in conformita' dell'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti
          tributari. Il fondo di dotazione e' conferito integralmente
          dalla Banca.
              2.   La   contabilita'   e  il  bilancio  annuale  sono
          sottoposti  a  verifica  da  parte della stessa societa' di
          revisione  cui  e' affidata la revisione del bilancio della
          Banca.
              3.  Alla  fine  di  ogni esercizio gli utili netti sono
          assegnati  alla  Banca.  Le eventuali perdite sono a carico
          della Banca stessa".