Art. 98. (Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi) 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il bilancio compilato in conformita' dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari". 2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Note all'art. 98: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4. (Bilancio).- 1. Il bilancio dell'Ufficio e' allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il bilancio compilato in conformita' dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari. Il fondo di dotazione e' conferito integralmente dalla Banca. 2. La contabilita' e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa societa' di revisione cui e' affidata la revisione del bilancio della Banca. 3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa".