Art. 99.
                        (Proroga di termini)

  1.  Nella  legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  2, comma 1, nell'alinea, le parole: "entro nove
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
    b)  all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1° giugno
2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001";
    c)  all'articolo  18,  comma  1,  le  parole:  "nove  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "venti mesi";
    d)  all'articolo  35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge" sono sostituite dalle
seguenti:"il 31 dicembre 2001".
  2.  All'articolo  30,  comma  19,  secondo  periodo, della legge 23
dicembre  1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite
dalle  seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".
 
          Note all'art. 99:
              -  Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999,
          n.  133,  recante "Disposizioni in materia di perequazione,
          razionalizzazione   e   federalismo  fiscale",  cosi'  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  rimanda  alle note
          all'art. 3.
              -  Si  riporta il testo degli articoli 3, 18 e 35 della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133,  sopra citata, cosi' come
          modificati dalla presente legge:
              "Art.  3. (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato
          ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi al
          fine  di  riordinare  il  regime  fiscale  delle  forme  di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari   del   sistema   obbligatorio  pubblico,  di
          disciplinare  forme  di  risparmio  individuali vincolate a
          finalita'   previdenziali,  di  modificare  il  trattamento
          fiscale  dei  contratti  di  assicurazione  sulla vita e di
          capitalizzazione,  nonche'  di riordinare il regime fiscale
          del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
              2.  Il  riordino  del  regime  fiscale  delle  forme di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari   del   sistema   obbligatorio   pubblico  e'
          informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) revisione  della  deduzione fiscale prevista per i
          lavoratori  dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro
          dagli  articoli  10  e 48 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  e  dal  decreto
          legislativo  21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo
          complessivo  di lire 10 milioni, con conseguente incremento
          degli  eventuali  limiti  percentuali vigenti ed estensione
          della  medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di
          redditi   di   lavoro   o   d'impresa,   ivi  compresi  gli
          imprenditori   agricoli   nei  limiti  dei  redditi  agrari
          dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza
          del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui
          sono  fiscalmente  a carico; previsione dell'applicabilita'
          della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci
          lavoratori  e  alle  cooperative  di  produzione  e lavoro,
          qualora   queste   ultime  osservino  in  favore  dei  soci
          lavoratori  stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120
          del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto;
                b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione
          previsto  dall'  art.  14 del decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione
          dei  predetti  fondi  alla  disciplina  recata  dal decreto
          legislativo  21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  determinando  il
          risultato   maturato   di  gestione  al  netto  dei  costi;
          possibilita'    di    prevedere   riduzioni   di   aliquota
          dell'imposta  sostitutiva  rispetto  a  quella applicata ai
          citati  organismi  di investimento collettivo; conferma del
          regime  di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n.
          124  del  1993  per  i fondi pensione il cui patrimonio sia
          investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare
          l'aliquota  in  modo  da  perequare  il  loro trattamento a
          quello previsto per gli altri fondi pensione;
                c) revisione   della   disciplina  delle  prestazioni
          erogate  al  fine di escludere dall'imposizione la parte di
          esse   corrispondente   ai  redditi  gia'  assoggettati  ad
          imposta,  fermo restando il trattamento della residua parte
          come  reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel
          caso  di  prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a
          tassazione  separata  con  i criteri previsti dall' art. 13
          del  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e senza
          alcuna  riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per
          le   prestazioni  in  capitale  l'esclusione  di  cui  alla
          presente  lettera  si  applica  a  condizione  che  il loro
          ammontare  non  sia  superiore  ad  un  terzo  del montante
          maturato  alla  data  di  accesso  alle  prestazioni, salva
          l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto
          legislativo n. 124 del 1993;
                d) previsione  di  una  disciplina  transitoria per i
          soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla
          data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi di
          attuazione,  volta  a  prevedere l'applicazione delle nuove
          disposizioni  per  le  prestazioni che maturano a decorrere
          dalla  predetta  data.  Nel  caso  in  cui  non  si rendano
          applicabili  i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
          sulla  parte  della  posizione  maturata  corrispondente al
          rendimento  finanziario,  il  fondo pensione, al momento di
          accesso  alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di
          cui  alla  lettera  b),  applicando  un apposito fattore di
          rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a
          quella  che  sarebbe  derivata se il fondo avesse subito la
          tassazione  per  maturazione.  Per  le forme pensionistiche
          complementari  in  regime  di  prestazione definita, per le
          quali  siano  inapplicabili  i criteri di tassazione di cui
          alla  lettera  c) o al precedente periodo, previsione della
          tassazione della intera prestazione.
              3.  La  disciplina  fiscale  delle  forme  di risparmio
          individuale   vincolate   a   finalita'  di  previdenza  e'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione  delle caratteristiche con riferimento
          ai  criteri  stabiliti  dal  decreto  legislativo 21 aprile
          1993,   n.  124;  in  particolare,  previsione  di  vincoli
          all'accantonamento  secondo  i  criteri fissati dall'art. 7
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  124  del  1993,  e
          definizione  delle  condizioni di partecipazione in termini
          supplementari  rispetto alla previdenza complementare e con
          le   forme   di   tutela   previste  dal  predetto  decreto
          legislativo  n.  124  del  1993, in coerenza con i principi
          dell'  art.  9  del medesimo decreto legislativo n. 124 del
          1993; estensione della possibilita' di partecipazione anche
          ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
                b) assoggettamento    del   risparmio   previdenziale
          tramite  i  fondi  aperti  di  cui  all' art. 9 del decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale
          di cui alla lettera c);
                c) fermo restando il limite complessivo di importo di
          cui  alla  lettera  a)  del  comma 2, deducibilita' fiscale
          della  contribuzione;  applicazione  alla  gestione  e alle
          prestazioni  del regime fiscale di cui alle lettere b) e c)
          del comma 2;
                d) definizione  delle  caratteristiche  delle polizze
          vita  con  finalita'  previdenziali,  secondo  i principi e
          criteri  di  cui alla lettera a), e loro assoggettamento al
          regime fiscale di cui alla lettera c).
              4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di
          assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) esenzione  dall'imposta  di  cui  all'art. 1 della
          tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre
          1961, n. 1216;
                b) conferma  dell'attuale  regime  fiscale in tema di
          detrazione      d'imposta,     prevedendo     eventualmente
          l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
          trattamento  dei  redditi compresi nei capitali corrisposti
          soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo
          prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
                c) estensione  del  regime  di cui alla lettera b) ai
          contratti  aventi  per  oggetto  esclusivo  l'assicurazione
          contro  il  rischio  di  non autosufficienza nel compimento
          degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa
          assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
                d) previsione,  nel  caso  di  contratti  diversi  da
          quelli  indicati  alle  lettere  b)  e  c)  cui non risulti
          applicabile  la  disciplina  prevista  dal  comma  3, che i
          redditi    compresi    nei   capitali   corrisposti   siano
          assoggettati,    senza   alcuna   riduzione,   ad   imposta
          sostitutiva  con  l'aliquota prevista per la tassazione del
          risultato  delle  gestioni  personali  di  portafoglio, con
          applicazione   di   un   apposito   fattore   di  rettifica
          finalizzato  a  rendere  la tassazione equivalente a quella
          che  sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
          la tassazione per maturazione;
                e) possibilita'  di  prevedere, nel caso di contratti
          misti,  una  disciplina  che  tenga  conto  dei  criteri di
          tassazione di cui alle precedenti lettere;
                f) applicazione  della  nuova disciplina ai contratti
          stipulati  successivamente  alla  data di entrata in vigore
          dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
              5.  Il  riordino  del regime fiscale del trattamento di
          fine  rapporto,  nonche'  delle indennita' e somme indicate
          nella  lettera a) del comma 1 dell' art. 16 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi
          erogati  secondo  i criteri di cui al comma 2, lettere b) e
          c),  primo  periodo, con possibilita' di prevedere, in caso
          di   rapporti  di  formazione  lavoro  ed  altri  consimili
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato, un trattamento
          agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
                b) previsione  di  una disciplina transitoria volta a
          stabilire   l'applicazione   delle  nuove  disposizioni  ai
          rendimenti  e  alle  prestazioni  che  maturano a decorrere
          dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          attuazione del presente comma.
              6.  Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri
          direttivi  di  cui  al  presente  articolo,  con  i decreti
          legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
                a) la  disciplina  del  trattamento  dell'imposta sul
          valore  aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva
          e  individuale,  tenendo  conto  della  natura  finanziaria
          dell'attivita'  di  gestione,  nel rispetto delle direttive
          comunitarie;
                b) l'armonizzazione  del  trattamento  delle  rendite
          vitalizie,    prevedendo   per   quelle   aventi   funzione
          previdenziale     relative     a     contratti    stipulati
          successivamente  alla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi  di  cui  al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
          l'applicazione   sul  rendimento  finanziario  dell'imposta
          sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
                c) l'eventuale   revisione   e   allargamento   delle
          modalita'  di  contribuzione  al  fondo  di  cui al decreto
          legislativo    16 settembre    1996,   n.   565,   nonche',
          relativamente  ai medesimi destinatari del predetto decreto
          legislativo  n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di
          istituzione,   adesione   e  contribuzione  alle  forme  di
          previdenza  complementare  di  cui  al  decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124;
                d) l'introduzione  di  tutte  le  modifiche  tecniche
          necessarie  a  consentire  la  pienezza  e  semplicita'  di
          applicazione   della   nuova   disciplina,   procedendo  in
          particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
                e) il  coordinamento  della  nuova  disciplina con il
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  introducendo  nel  citato  testo  unico  tutte le
          modifiche  necessarie  per attuare detto coordinamento, ivi
          compresa   la   possibilita',   in   caso   di   incapienza
          dell'imposta   dovuta  dall'interessato,  di  fruire  della
          detrazione  d'imposta  di  cui  all'art.  13-bis del citato
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  per  i contributi
          volontari  relativi  a soggetti fiscalmente a carico, e con
          tutte  le  altre  disposizioni  in  materia  di imposte sui
          redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione
          in   titoli   del   trattamento   di   fine   rapporto,   e
          l'introduzione  della possibilita' di ricomprendere tra gli
          oneri  deducibili  di  cui  all'art.  10 del predetto testo
          unico  i  contributi  previdenziali  versati  a  titolo  di
          prosecuzione volontaria e di riscatto.
              7.   I   decreti   legislativi   di   attuazione  delle
          disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore
          il  1 gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono
          trasmessi  al  Parlamento, successivamente all'acquisizione
          degli  altri  pareri previsti, per l'espressione del parere
          da   parte  delle  competenti  commissioni  permanenti.  Le
          commissioni  si esprimono entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in
          vigore  dei  predetti decreti legislativi, nel rispetto dei
          princi'pi   e   criteri  direttivi  previsti  dal  presente
          articolo  e  previo  parere  delle commissioni parlamentari
          competenti,  possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi,   disposizioni   integrative   o   correttive.
          L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve
          assicurare  l'assenza  di  oneri aggiuntivi per il bilancio
          dello Stato.".
              "Art.  18.  (Modifica  ai criteri di determinazione del
          reddito  delle  unita'  immobiliari).  -  1.  Il Governo e'
          delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  in  materia  di tassazione degli immobili, per
          razionalizzare  e  perequare il prelievo impositivo nonche'
          al  fine  di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei
          nuovi  estimi  catastali,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a) assoggettamento   dei   redditi   dei  fabbricati,
          calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c),
          con  esclusione  di quelli che concorrono a formare reddito
          d'impresa,  ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta
          sul  reddito  delle  persone fisiche con un'aliquota pari a
          quella  fissata  per il primo scaglione di reddito e, per i
          redditi   derivanti  da  locazione  o  da  altre  forme  di
          utilizzazione   a   titolo   oneroso  da  parte  di  terzi,
          limitazione  di  tale  regime  alla  parte che non eccede i
          tassi  di  rendimento  di cui alla lettera c); modifica del
          vigente  regime  di  tassazione dei redditi dei fabbricati,
          basato   sulla   loro   integrale  inclusione  nel  reddito
          complessivo,  rimodulando  la  deduzione dal detto reddito,
          correlata  al  possesso  dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale e delle sue pertinenze, e rapportata
          al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare
          stessa;  facolta'  del  contribuente di scegliere tra i due
          regimi di tassazione;
                b) previsione   di   misure   agevolative,   ai  fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,  in
          particolare  per  i  redditi  piu'  bassi  e  per  l'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di
          non  aumentare  l'onere  fiscale  gravante  su  di essi per
          effetto del nuovo regime di tassazione;
                c) determinazione  e successiva fissazione periodica,
          con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  tenuto  conto
          dell'incidenza   complessiva   del   prelievo  fiscale,  di
          coefficienti   convenzionali  di  redditivita'  dei  valori
          d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione
          di cui all'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'art. 11,
          comma  2,  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413, per il
          reddito  degli immobili riconosciuti di interesse storico o
          artistico,  ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939,
          n.  1089,  inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di
          essi    nonche'    dell'interesse    pubblico   alla   loro
          conservazione;
                d) rideterminazione,  a seguito della revisione degli
          estimi  catastali  e  con  la medesima decorrenza, anche al
          fine  del  mantenimento  degli attuali margini di autonomia
          finanziaria,  delle  aliquote minime e massime dell'imposta
          comunale  sugli immobili, istituita dal decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  504, in misura tale da garantire il
          medesimo gettito complessivo;
                e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta
          sul  reddito  delle  persone fisiche, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431, o di altra misura
          agevolativa  in  favore  dei conduttori, limitatamente alla
          loro  abitazione  principale  e  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta  2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla
          loro misura;
                f) rimodulazione  delle  imposte  sui  trasferimenti,
          mediante  applicazione  di valori ridotti rispetto a quelli
          di  estimo,  in  modo  da  evitare  incrementi  del gettito
          complessivo;
                g) armonizzazione,          semplificazione         e
          autoliquidazione,  ad  invarianza di gettito, delle imposte
          di  registro,  ipotecaria  e  catastale,  di  bollo,  sulle
          successioni  e  donazioni  e  degli altri tributi e diritti
          collegati,  relativi  a qualsiasi fattispecie e presupposto
          imponibile  in materia immobiliare, al fine di unificare le
          basi  imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e
          l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
                h) coordinamento  tra  i  criteri  di  tassazione dei
          redditi  figurativi derivanti dalle unita' immobiliari e di
          quelli effettivamente percepiti;
                i) revisione  delle ipotesi di non concorrenza totale
          o parziale alla formazione del reddito nonche' di quelle di
          riduzione  dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi
          ed armonizzazione della relativa disciplina;
                l) coordinamento,  tenuto  conto in particolare delle
          agevolazioni   fiscali  in  favore  dei  locatori  disposte
          dall'art.  8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni
          caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di
          tutte  le  disposizioni legislative e regolamentari vigenti
          con la nuova disciplina;
                m) disciplina  dei  procedimenti  tributari  relativi
          alle  materie  di  cui  alle  lettere  precedenti  mediante
          regolamenti  emanati  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  o  mediante  decreti
          ministeriali,  di  natura  non regolamentare, per stabilire
          termini  o  modalita'  in  via  speciale  o  transitoria  o
          straordinaria.
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono     trasmessi     al    Parlamento,    successivamente
          all'acquisizione   degli   altri   pareri   previsti,   per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  permanenti.  Le Commissioni si esprimono entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
          princi'pi  e  dei  criteri  direttivi previsti dal presente
          articolo  e  previo  parere  delle Commissioni parlamentari
          competenti,  possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o correttive.
              4. Il comma 4-quater dell'art. 34 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,  concernente  la  determinazione del reddito
          delle  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale
          del  contribuente  e  delle relative pertinenze e' abrogato
          con effetto dal periodo d'imposta 1999.
              5.-8. (Abrogato).
              9.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          secondo  la  procedura  di  cui  al  comma  2,  un  decreto
          legislativo  volto  ad anticipare al periodo d'imposta 1999
          la  detrazione  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse
          ipotesi  e  condizioni  e  con  l'osservanza  dei  medesimi
          criteri  direttivi  ivi previsti, nei limiti di complessive
          lire 300 miliardi.
              10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con
          esclusione  dei  commi  7, 8 e 9, non devono derivare oneri
          per   il   bilancio   dello  Stato.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni di cui ai commi 7, 8 e
          9,  valutati  rispettivamente  in lire 675 miliardi, lire 3
          miliardi  e  lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede
          mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per il medesimo anno
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle
          finanze.
              11.  All'art.  10,  comma 5, terzo periodo, del decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  le  parole:  "un
          contributo  a  carico dei concessionari pari al 5 per cento
          delle  commissioni  riscosse  ai  sensi  del  comma 3" sono
          sostituite dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per
          mille  del  gettito  dell'imposta a carico dei soggetti che
          provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle
          finanze   sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  di
          trasmissione  da  parte  dei  predetti  soggetti  dei  dati
          relativi alla riscossione.".
              "Art. 35 (Testi unici). - 1. Al fine di razionalizzare,
          semplificare, armonizzare e rendere piu' organiche le norme
          tributarie,  anche  alla  luce delle innovazioni introdotte
          nella  presente  legislatura,  il  Governo  e'  delegato ad
          emanare,  entro  il  31 dicembre  2001,  uno o piu' decreti
          legislativi  recanti testi unici che accorpino, anche in un
          codice  tributario,  le  vigenti  norme  per materia, senza
          modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni,
          chiarire  il  significato  di  norme controverse e produrre
          testi in cui la materia sia trattata.
              2.  Per l'esercizio della delega il Governo si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) semplificazione    e    razionalizzazione    delle
          disposizioni  in  materia  tributaria, in modo da riservare
          alla  disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'art.
          23  della  Costituzione,  le  sole  materie  riguardanti le
          fattispecie  imponibili,  i  soggetti  passivi  e la misura
          dell'imposta;
                b) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,    apportando    le   modificazioni   strettamente
          necessarie  per  garantire la coerenza logica e sistematica
          della  normativa,  anche al fine di adeguare e semplificare
          il linguaggio normativo;
                c) delegificazione,  mediante  regolamenti da emanare
          ai  sensi  dell'  art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  delle norme di legge concernenti tutti gli
          aspetti  diversi  da  quelli indicati dalla lettera a), ivi
          inclusi   quelli   della   liquidazione,   accertamento   e
          riscossione,  secondo  i  principi di cui all'art. 20 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri
          direttivi:
                  1)   riduzione   e  massima  semplificazione  degli
          adempimenti  a  carico dei contribuenti, tenuto conto anche
          dell'adozione  di  nuove tecnologie per il trattamento e la
          conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo
          degli studi di settore;
                  2) possibilita' di indicare nelle fonti primarie la
          sola   aliquota   massima  effettiva  di  ciascun  tributo,
          riservando  agli  atti normativi secondari l'indicazione di
          eventuali  misure inferiori, in relazione alle specificita'
          delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non e'
          prevista  una determinazione su base percentuale della base
          imponibile,  la  possibilita'  di cui al periodo precedente
          deve  intendersi  riferita  alla  sola  entita' massima del
          tributo;
                  3)  espressa  indicazione  delle norme abrogate per
          effetto  dell'attuazione  dei  criteri dettati nel presente
          articolo  e  delle  disposizioni,  non  inserite  nel testo
          unico, che restano comunque in vigore;
                  4)    coordinamento   formale   del   testo   delle
          disposizioni    vigenti,    apportando   le   modificazioni
          strettamente  necessarie per garantire la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) introduzione di tutte le modificazioni legislative
          necessarie  per  il  migliore coordinamento della normativa
          contenuta  nei  testi  unici  sulla base dei principi e dei
          criteri direttivi di cui al presente articolo.
              3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi sono trasmessi
          alla  commissione  di cui all'art. 3, comma 13, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662, per l'acquisizione del parere,
          che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e
          seguenti dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
              4.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi, nel rispetto degli stessi princi'pi e
          criteri  direttivi e previo parere della commissione di cui
          all'art.  3,  comma 13, della citata legge n. 662 del 1996,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive.
              5.  Dall'attuazione  della  delega  di  cui al presente
          articolo  non  devono  derivare oneri a carico del bilancio
          dello Stato.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 30, comma 19, della
          citata   legge   23 dicembre   1999,  n.  488,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  30  (Patto di stabilita' interno). - 1. A titolo
          di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza
          pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i
          comuni  riducono  per  l'anno  2000  il  disavanzo definito
          dall'art.  28,  comma  1,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  in  misura  pari  ad  almeno  un  ulteriore 0,1 punti
          percentuali  del  prodotto interno lordo (PIL) previsto dal
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria e suoi
          aggiornamenti;  l'importo  cosi' risultante rimane costante
          nei  tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto,
          in  tutto  o  in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999
          sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
              2.  Il  secondo  periodo del comma 1 dell'art. 28 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti:
          (Omissis).
              3.  Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          ai  sensi  dell'art.  28,  comma 5, della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448,  sono  tenuti  a  trasmettere  altresi' una
          relazione  illustrativa  delle  misure  adottate  o  che si
          intendono  adottare  per  conseguire  l'obiettivo di cui al
          comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni
          di  competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome deve fare particolare
          riferimento  alle  azioni  poste in essere per garantire il
          contributo  degli  enti del servizio sanitario nazionale al
          perseguimento dell'obiettivo.
              4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei
          comuni   con   popolazione   superiore  a  15.000  abitanti
          riferiscono  entro  il 30 giugno ai rispettivi consigli sul
          perseguimento  dell'obiettivo  del comma 1, proponendo, ove
          necessario,  le  opportune  variazioni  di  bilancio.  Agli
          stessi  fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una
          relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento
          e  rendono  conto dei risultati acquisiti con una relazione
          allegata al bilancio consuntivo.
              5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  riferisce  trimestralmente  alla
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla
          conferenza    Stato-citta'    ed    autonomie   locali   e,
          successivamente,  alle  competenti commissioni parlamentari
          in   ordine  al  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di
          stabilita' interno.
              6.   Qualora  l'obiettivo  di  cui  al  comma  1  venga
          complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a
          partire  dall'anno  successivo,  una riduzione minima di 50
          punti  base  sul  tasso  d'interesse nominale applicato sui
          mutui  della  Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al
          31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997,
          con  oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il
          cui  tasso  di  interesse  risulti  superiore  al  tasso di
          interesse   nominale   praticato  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti  sui  mutui  decennali  a tasso fisso alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La  riduzione
          comunque  non  puo'  eccedere  per  ciascun mutuo la misura
          necessaria  a  ricondurre il tasso di interesse a quello di
          cui  al  periodo  precedente, con esclusione dei contributi
          regionali  di  cui  all'art. 7 del decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          7 gennaio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
          del  23 gennaio  1998,  e  precedenti  norme  di accesso al
          credito  ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora
          l'obiettivo   non   venga  complessivamente  conseguito  la
          riduzione  e'  concessa  esclusivamente agli enti che hanno
          conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000
          conseguano  una  riduzione  del  disavanzo, computato con i
          criteri  1999  o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per
          cento  del  PIL,  la riduzione del tasso di interesse sugli
          stessi  mutui  e'  aumentata a 100 punti base. Le modalita'
          tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'interno,   sentita  la  conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          entro il 30 aprile 2000.
              7.  Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono
          tenuti   a   presentare   apposita  certificazione  firmata
          rispettivamente   dai  presidenti  della  regione  e  della
          provincia  o  dal  sindaco  e dal responsabile del servizio
          finanziario    dell'ente.    Tempi    e   modalita'   della
          certificazione  sono stabiliti con decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito,    per   quanto   di   competenza,   il   Ministro
          dell'interno.
              8.  All'art.  28  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente: (Omissis).
              9.  I  trasferimenti  erariali  per l'anno 2000 di ogni
          singolo   ente   locale   sono  determinati  in  base  alle
          disposizioni  recate  dall'art.  31,  commi  11 e 12, della
          legge   23 dicembre   1998,  n.  448,  ed  alle  successive
          disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione
          delle  misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al
          1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato
          in  attuazione  della  delega  prevista  dall'art. 10 della
          legge    13 maggio   1999,   n.   133.   La   distribuzione
          dell'incremento  di  risorse  pari  al  tasso di inflazione
          programmato  per  l'anno  2000  avviene  con i criteri e le
          finalita'  di  cui  all'art.  31,  comma 11, della predetta
          legge n. 448 del 1998.
              10.  Relativamente  all'imposta comunale sugli immobili
          dovuta  per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i
          termini  per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla
          base  delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in
          rettifica  o  d'ufficio.  Alla  stessa  data sono fissati i
          termini per la notifica:
                a) degli  avvisi  di  liquidazione  sulla  base delle
          dichiarazioni,  relativamente  all'imposta  comunale  sugli
          immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
                b) degli   avvisi   di   accertamento  in  rettifica,
          relativamente  all'imposta  comunale  sugli immobili dovuta
          per gli anni 1994, 1995 e 1996;
                c) degli  avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno
          1994;
                d) degli  atti  di contestazione delle violazioni non
          collegate  all'ammontare  dell'imposta, commesse negli anni
          dal 1993 al 1998.
              11.  All'art.  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  504,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: (Omissis).
              12.  Fino  all'anno  di  imposta 1999 compreso, ai fini
          dell'imposta  comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di
          cui  all'art.  4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996,
          n.   437,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          24 ottobre  1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili
          adibiti  ad abitazione principale, con esclusione di quelli
          qualificabili  come  pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del
          codice civile.
              13.  La  disposizione di cui al comma 12 non ha effetto
          nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo
          comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli
          immobili adibiti a pertinenze.
              14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare
          le  tariffe,  le  aliquote d'imposta per i tributi locali e
          per  i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
          prevista  dall'art.  1,  comma  3,  del decreto legislativo
          28 settembre   1998,  n.  360,  e  per  l'approvazione  dei
          regolamenti  e'  stabilito  contestualmente  alla  data  di
          approvazione  del  bilancio.  Per  gli  anni  successivi  i
          termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti
          approvati  entro  il  termine  fissato  per  il bilancio di
          previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000.
              15.   Al   monitoraggio   del  rispetto  del  patto  di
          stabilita'  interno  provvede  il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  avvalendosi
          anche  del  personale  di  cui all'art. 47, comma 10, della
          legge  27 dicembre  1997, n. 449; i contratti relativi agli
          esperti  estranei  alle  amministrazioni  pubbliche possono
          essere rinnovati sino all'anno 2003.
              16.  Per  la  realizzazione  degli obiettivi di finanza
          pubblica  previsti  dal  presente  articolo nelle regioni a
          statuto  speciale e nelle province autonome si provvede con
          le  modalita'  stabilite  dall'art.  48,  comma  2, secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
              17.  All'art.  11,  comma  10,  della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal
          1 gennaio  1998  sono  aggiunte  le seguenti: "e fino ad un
          massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per
          le  superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di
          esso si arrotondano al mezzo metro quadrato .
              18.  L'importo  massimo  della  spesa  per  il servizio
          sanitario  nazionale  ammonta,  per  l'anno  2000,  a  lire
          117.129 miliardi.
              19.   Alla   riscossione   dei   ruoli   non   erariali
          sottoscritti  entro  il  30 giugno 2000 non si applicano le
          disposizioni  di  cui all'art. 12, comma 3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602. I
          termini  scadenti  il  31 dicembre  1999,  previsti  per la
          sottoscrizione  e  la consegna dei ruoli non erariali, sono
          prorogati  al  29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa
          per   lo   smaltimento   dei   rifiuti  solidi  urbani,  al
          31 dicembre 2000.
              20.  E'  soppressa  l'indennita'  di  lire  2  per ogni
          chilometro  di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente
          con  mezzi  di  trasporto  forniti dall'amministrazione, ai
          sensi  del terzo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre
          1973, n. 836.".