Art. 59
(Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati)

   1.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  se  conosce  che  osta  al
matrimonio   un   impedimento  che  non  e'  stato  dichiarato,  deve
immediatamente  informare  il procuratore della Repubblica, affinche'
questi possa proporre opposizione al matrimonio.
   2.  L'atto  di  opposizione  deve  essere  proposto con ricorso al
presidente  del  tribunale  del  luogo  dove  e'  stata  eseguita  la
pubblicazione  che  fissa  con  decreto  la  comparizione delle parti
davanti  al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni
da  quella  di  presentazione  del  ricorso  e  dispone che ricorso e
decreto  siano  comunicati  al  procuratore  della Repubblica e siano
notificati,  a  cura  del  ricorrente,  entro  il giorno precedente a
quello  fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello
stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato
o  a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la
celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
   3.  Il  tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari
formalita'  gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
   4.  Se  l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per
causa  ammessa  dalla  legge,  il  presidente del tribunale puo', con
proprio  decreto,  ove  ne  sussista  la  opportunita', sospendere la
celebrazione   del   matrimonio   sino   a   che  sia  stata  rimossa
l'opposizione.