Art. 61
                  (Comunicazione dell'opposizione)

   1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto
diverso,  da  quello  cattolico,  l'ufficiale  dello stato civile che
riceve   la   notizia   di  una  opposizione,  dopo  aver  rilasciato
l'autorizzazione  o  il  nulla  osta  previsti  dalla  legge, ne' da'
immediata notizia al ministro medesimo.
   2.  Se  il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione,
l'ufficiale  dello stato civile sospende la trascrizione del relativo
atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.