Art. 24.
                  Turno elettorale di ballottaggio
  1.  In  caso  di  secondo  turno  elettorale  per i due candidati a
sindaco  o  a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel
periodo  intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi
di  comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1,
della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28, nonche' quelli relativi ai
messaggi  politici  autogestiti  a titolo gratuito, sono ripartiti in
modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto si applicano anche
in  occasione  dell'eventuale  turno  elettorale  di  ballottaggio le
disposizioni dettate dal presente provvedimento.