Art. 24. Turno elettorale di ballottaggio 1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.