Art. 39 (L)
          Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

  1.   La  sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni,   nonche'   ad   esami   per   il  conseguimento  di
abilitazioni,   diplomi   o  titoli  culturali  non  e'  soggetta  ad
autenticazione.