Art. 53
(Fondazioni)
1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di
beni di valore storico non piu' utilizzati per finalita' di
insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel
corso delle attivita' didattiche, i beni provenienti da successioni,
donazioni, legati.
2. Le finalita' delle fondazioni sono di conservazione e
valorizzazione dei beni conferiti, nonche' di promozione della
conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la
creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonche'
mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che
assicurino l'unita' di indirizzo gestionale tra l'istituzione
scolastica e la fondazione.