Art. 53 
                            (Fondazioni) 
 
   1. Possono essere istituite fondazioni  mediante  conferimento  di
beni  di  valore  storico  non  piu'  utilizzati  per  finalita'   di
insegnamento, ivi compresi i beni  librari,  le  opere  prodotte  nel
corso delle attivita' didattiche, i beni provenienti da  successioni,
donazioni, legati. 
   2.  Le  finalita'  delle  fondazioni  sono  di   conservazione   e
valorizzazione  dei  beni  conferiti,  nonche'  di  promozione  della
conoscenza del patrimonio artistico e culturale,  anche  mediante  la
creazione e gestione  di  spazi  espositivi  e  biblioteche,  nonche'
mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione. 
   3. Nell'atto  di  fondazione  devono  essere  previste  norme  che
assicurino  l'unita'  di  indirizzo  gestionale   tra   l'istituzione
scolastica e la fondazione.