Art. 53 (Fondazioni) 1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non piu' utilizzati per finalita' di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attivita' didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati. 2. Le finalita' delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonche' di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonche' mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione. 3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unita' di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.