Art. 54
(Borse di studio)
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti
locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con
proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui
all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare
borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di
preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta,
per i profili didattici, del collegio dei docenti.