Art. 54 
                          (Borse di studio) 
 
   1. Le istituzioni scolastiche,  ferma  la  competenza  degli  enti
locali in materia di  diritto  allo  studio,  possono  integrare  con
proprie  risorse,  gestite  anche  mediante  i   contratti   di   cui
all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero  assegnare
borse di studio annuali o infrannuali agli studenti,  sulla  base  di
preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta,
per i profili didattici, del collegio dei docenti.