Art. 55
(Donazioni eredita', legati)
1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati
ed eredita' anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione
che le finalita' indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus
non contrastino con le finalita' istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredita' finalizzati alla
ristrutturazione di edifici di proprieta' dell'ente locale,
l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalita' di
utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati eredita' e donazioni finalizzate alla
concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono
ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il valore
del capitale.
4. L'istituzione scolastica puo' motivatamente rinunciare
all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti
all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di
morte e donazioni non puo' mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso
contrattuale che assicuri la disponibilita' del bene per le mutate
esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma
annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.