Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)
1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e
formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie
formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi
regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche,
singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
possono:
a) stipulare convenzioni con universita', regioni ed enti
pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e
private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di
particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la
gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con
convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri
soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria
delle attivita', la rendicontazione delle spese avviene all'interno
del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni
dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti
finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private,
devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della piu' ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze
di ciascun soggetto, nonche' le attivita' amministrative da ciascuno
e l'ammnontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la
gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei
soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo
paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un
suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle
attivita' di cui trattasi deve essere rimessa all'istituzione
scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo' delle
risorse comuni se queste sono state affidate ad altro soggetto, da
allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a
quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione,
passera' la proprieta' degli eventuali beni durevoli acquistati.
Nota all'art. 56:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 si vedano le note
all'articolo 31.