Art. 56 
           (Progetti integrati di istruzione e formazione) 
 
   1. Al fine  di  realizzare  progetti  integrati  di  istruzione  e
formazione,  che  richiedono  la  collaborazione  con  altre  agenzie
formative  pubbliche  e  private,  anche  partecipando  a   programmi
regionali,  nazionali  o  comunitari,  le  istituzioni   scolastiche,
singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui  all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n.  275,
possono: 
   a)  stipulare  convenzioni  con  universita',  regioni   ed   enti
pubblici; 
   b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati; 
   c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche  e
private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione  di
particolari progetti di formazione. 
   2. Le intese di  collaborazione  con  soggetti  pubblici,  per  la
gestione  di  percorsi  formativi   integrati   sono   regolate   con
convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri
soggetti risorse finanziarie  per  assicurare  la  gestione  unitaria
delle attivita', la rendicontazione delle spese  avviene  all'interno
del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni
dal termine di  detta  rendicontazione,  invia  agli  altri  soggetti
finanziatori copia della medesima. 
   3. Le intese di  collaborazione  con  agenzie  formative  private,
devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della piu' ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze
di ciascun soggetto, nonche' le attivita' amministrative da  ciascuno
e l'ammnontare delle risorse da impiegare allo scopo. 
   4. Le intese di cui  al  precedente  comma  possono  prevedere  la
gestione unitaria delle risorse  finanziarie,  affidate  ad  uno  dei
soggetti partecipanti all'intesa,  da  attuarsi  mediante  un  organo
paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od  un
suo delegato. Entro 15 giorni  dalla  chiusura  dell'anno  e/o  delle
attivita'  di  cui  trattasi  deve  essere  rimessa   all'istituzione
scolastica  copia  della  rendicontazione  circa  l'utilizzo'   delle
risorse comuni se queste sono state affidate ad  altro  soggetto,  da
allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno  stabilire  anche  a
quale dei soggetti partecipanti,  al  termine  della  collaborazione,
passera' la proprieta' degli eventuali beni durevoli acquistati. 
 
          Nota all'art. 56:
              -  Per  il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8  marzo  1999, n. 275 si vedano le note
          all'articolo 31.