Art. 57
    Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
       (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla
                legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)

  1.  Ferma  restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al
presente  testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni  pubbliche  con contratto a tempo determinato, di cui
alla  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  o  con  contratto di lavoro
temporaneo,  di  cui  alla  legge  24  giugno 1997, n. 196, spetta il
trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo
unico  per  i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo
che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
  2.  Alle  lavoratrici  e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica
altresi'  quanto  previsto  dall'articolo  24, con corresponsione del
trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui
si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
 
          Nota all'art. 57, comma 1:
              - Per  il titolo della citata legge n. 230/1962 e della
          legge n. 196/1997, si veda in note all'art. 4, comma 1.