Art. 58.
                         Personale militare
            (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
                 art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)

  1.  Le  assenze  dal  servizio  per  motivi  connessi allo stato di
maternita',  disciplinate  dal presente testo unico, non pregiudicano
la  posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dal comma 2.
  2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e
17,  sono  validi  a  tutti  gli  effetti  ai fini dell'anzianita' di
servizio.   Gli   stessi  periodi  sono  computabili  ai  fini  della
progressione   di   carriera,   salva  la  necessita'  dell'effettivo
compimento  nonche'  del  completamento degli obblighi di comando, di
attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso  enti  o reparti e di
imbarco, previsti dalla normativa vigente.
  3.  Il  personale  militare che si assenta dal servizio per congedo
parentale   e  per  la  malattia  del  figlio  e'  posto  in  licenza
straordinaria  per  motivi  privati, equiparata a tutti gli effetti a
quanto  previsto  agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale
licenza  e'  computabile, ai fini della progressione di carriera, nei
limiti  previsti  dalla  disciplina  vigente  in materia di documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica relativamente
al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.