Art. 59. 
                          Lavoro stagionale 
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4) 
 
  1. Le lavoratrici addette ad  industrie  e  lavorazioni  che  diano
luogo a disoccupazione stagionale, di cui  alla  tabella  annessa  al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali  siano  licenziate  a  norma  della  lettera  b)  del  comma  3
dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto di licenziamento, sempreche' non si  trovino  in  periodo  di
congedo  di  maternita',  alla  ripresa   dell'attivita'   lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. 
  2. Alle lavoratrici e ai  lavoratori  stagionali  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  16  settembre
1996, n. 564, in materia contributiva. 
  3. Alle straniere titolari di  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di  maternita',  ai  sensi
della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. 
 
          Nota all'art. 59, comma 1:
              - Il   decreto   ministeriale   30   novembre  1964,  e
          successive  modificazioni,  recante  "Nuova  tabella  delle
          industrie   aventi   disoccupazione  stagionale  o  normali
          periodi   di  sospensione"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  25  gennaio  1965,  n. 20. Si riporta la tabella
          annessa:
              "Tabelle    delle   industrie   aventi   disoccupazione
          stagionale o normali periodi di sospensione
              (Art.  76, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
          e  art.  13  del  regolamento approvato con regio decreto 7
          dicembre 1924, n. 2270).
                 ----> vedere Tabella a pag. 37 del S.O. <----


          Nota all'art. 59, comma 2:
              - Il  decreto  legislativo  16 settembre  1996, n. 564,
          recante  "Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 1,
          comma  39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
          contribuzione  figurativa  e  di copertura assicurativa per
          periodi  non coperti da contribuzione", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 ottobre  1996,  n. 256, supplemento
          ordinario. L'art. 7 reca testualmente:
              "  Art.  7  (Periodi  intercorrenti  tra un rapporto di
          lavoro   e   l'altro   nel   caso  di  lavori  discontinui,
          stagionali,  temporanei).  -  1.  In  favore degli iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa
          sostitutive  ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro
          dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
          periodi  intercorrenti  successivi al 31 dicembre 1996, non
          coperti  da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
          essere  riscattati, a domanda, mediante il versamento della
          riserva  matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13
          della   legge   12 agosto   1962,  n.  1338,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in
          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento
          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai
          sensi  della  legge  18 febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale
          autorizzazione  e'  richiesto il possesso di almeno un anno
          di  contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
          assicurativi di cui al comma 1.
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai
          commi  1  e  2,  i  soggetti  interessati devono provare la
          regolare  iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  e  il
          permanere  dello  stato  di  disoccupazione  per  tutto  il
          periodo  per cui si chiede la copertura mediante riscatto o
          contribuzione volontaria".
          Nota all'art. 59, comma 3:
              - Il   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto  1998,  n.  191,  supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 25, comma 1, lettera d) e' il seguente:
              "Art.  25  (Previdenza  e  assistenza  per i lavoratori
          stagionali).  (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In
          considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
          della   loro   specificita',  agli  stranieri  titolari  di
          permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
          seguenti  forme  di  previdenza  e assistenza obbligatoria,
          secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
                a)-c) omissis;
                d) assicurazione di maternita'.".