Art. 59. Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4) 1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di congedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva. 3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nota all'art. 59, comma 1: - Il decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, recante "Nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1965, n. 20. Si riporta la tabella annessa: "Tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione (Art. 76, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270). ----> vedere Tabella a pag. 37 del S.O. <---- Nota all'art. 59, comma 2: - Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, supplemento ordinario. L'art. 7 reca testualmente: " Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria". Nota all'art. 59, comma 3: - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 25, comma 1, lettera d) e' il seguente: "Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali). (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita': a)-c) omissis; d) assicurazione di maternita'.".