Art. 60.
                       Lavoro a tempo parziale
   (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto dal decreto legislativo 25
febbraio  2000,  n.  61,  e,  in  particolare,  del  principio di non
discriminazione,  la  lavoratrice  e  il  lavoratore a tempo parziale
beneficiano  dei  medesimi  diritti  di  un  dipendente a tempo pieno
comparabile,  per  quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal
presente   testo   unico.   Il   relativo  trattamento  economico  e'
riproporzionato  in  ragione  della ridotta entita' della prestazione
lavorativa.
  2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore
di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro
in  rapporto  a  tempo  pieno per un periodo in parte coincidente con
quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base di
calcolo  piu'  favorevole  della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 4.
  3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano
le  disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
 
          Nota all'art. 60, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  61,
          recante   "Attuazione  della  direttiva  97/81/CE  relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
          Nota all'art. 60, comma 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 8, del citato decreto
          legislativo n. 564/1996:
              "Art.  8  (Periodi  intercorrenti  nel  lavoro  a tempo
          parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In
          favore    degli    iscritti    all'assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
          attivita'  di  lavoro  dipendente con contratti di lavoro a
          tempo  parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
          periodi,   successivi   al   31 dicembre   1996,   di   non
          effettuazione  della prestazione lavorativa, non coperti da
          contribuzione  obbligatoria,  possono  essere riscattati, a
          domanda,  mediante  il  versamento della riserva matematica
          secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  13  della  legge
          12 agosto  1962,  n.  1338,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in
          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento
          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai
          sensi  della  legge  18 febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale
          autorizzazione e richiesto il possesso di almeno un anno di
          contribuzione  nell'ultimo  quinquennio  ad  uno dei regimi
          assicurativi di cui al comma 1.
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai
          commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato
          di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto
          il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto
          o contribuzione volontaria.".