Art. 62.
         Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                       articoli 1, 13, 19, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

  1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari  hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
  2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari,
l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
 
          Nota all'art. 62, comma 2:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1403, recante "Disciplina dell'obbligo
          delle  assicurazioni  sociali  nei confronti dei lavoratori
          addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari,  nonche' dei
          lavoratori  addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei
          locali",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
          1972, n. 94.