Art. 63. Lavoro in agricoltura (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21) 1. Le prestazioni di maternita' e di paternita' di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalita' erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria. 2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate. 3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternita' e di paternita', mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni. 4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. 5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Nota all'art. 63, comma 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2. Nota all'art. 63, comma 2: - Il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante "Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1970, n. 29 e convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 (Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1970, n. 71). Si riporta il testo dell'art. 7, n. 5): "Art. 7. - La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito: 1)-4) omissis; 5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'Ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre;". Nota all'art. 63, comma 3: - Il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 e successive modificazioni, recante "Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1946, n. 100, supplemento oridinario. Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 4: "E' tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi. L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato.". Nota all'art. 63, comma 4: - La legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e' pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, supplemento ordinario), e' il seguente: "Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso art. 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'art. 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.". Note all'art. 63, comma 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 28: "Art. 28. - A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate. Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati. Dal 1o agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabiliti nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670. La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro. Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 15, secondo comma del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.". - La legge 8 agosto 1972, n. 457, recante "Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1972, n. 218. Si trascrive il testo vigente dell'art. 3: "Art. 3. - L'indennita' di cui al precedente art. 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'art. 28, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. E' abrogato il sesto comma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.". Nota all'art. 63, comma 6: - Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n. 287). L'art. 1, comma 1, reca: "Art. 1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.".