Art. 63.
                        Lavoro in agricoltura
      (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
               legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
      decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
               legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
         decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
          legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

  1.  Le  prestazioni  di  maternita'  e  di  paternita'  di cui alle
presenti  disposizioni  per  le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo  indeterminato  sono  corrisposte,  ferme restando le modalita'
erogative  di  cui  all'articolo  1,  comma  6  del  decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1980,  n.  33,  con  gli  stessi  criteri  previsti  per  i
lavoratori dell'industria.
  2.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato  iscritti  o  aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a
condizione  che  risultino  iscritti  nei  predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
  3.  E'  consentita  l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori
alle   prestazioni   di   maternita'   e   di   paternita',  mediante
certificazione  di  iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei
lavoratori  agricoli,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo  luogotenenziale  9  aprile  1946,  n.  212, e successive
modificazioni.
  4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
le  prestazioni  per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III,
IV,  V  e  VI  sono  calcolate  sulla  base della retribuzione di cui
all'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969, n. 153, prendendo a
riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo.
  5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato,
esclusi  quelli  di  cui  al  comma  6, le prestazioni per i congedi,
riposi  e  permessi  sono  determinate  sulla base della retribuzione
fissata  secondo  le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il
salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo,
ai  fini  della  contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a
quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli
non  sia  superato  da  quello  spettante  nelle  singole province in
applicazione  dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative. A decorrere da tale momento
trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni.
  7.  Per  le  lavoratrici  e i lavoratori agricoli compartecipanti e
piccoli  coloni  l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in
misura pari a quella di cui al comma 5.
 
          Nota all'art. 63, comma 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del  citato
          decreto-legge  n.  663/1979, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma
          2.
          Nota all'art. 63, comma 2:
              - Il  decreto-legge  3 febbraio  1970,  n.  7,  recante
          "Norme  in  materia  di  collocamento  e  accertamento  dei
          lavoratori   agricoli",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale   3 febbraio   1970,   n.  29  e  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge 11 marzo 1970, n. 83 (Gazzetta
          Ufficiale  20 marzo  1970,  n.  71).  Si  riporta  il testo
          dell'art. 7, n. 5):
              "Art.  7.  -  La  commissione  locale per la manodopera
          agricola ha il compito:
                1)-4) omissis;
                5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli
          subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione,
          gli   elenchi  nominativi,  principali  e  suppletivi,  dei
          lavoratori  dell'agricoltura,  di cui all'art. 12 del regio
          decreto   24 settembre   1940,   n.   1949   e   successive
          modificazioni,  da  trasmettere all'Ufficio provinciale del
          servizio  per  i contributi agricoli unificati ai sensi del
          successivo  art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di
          ciascun  anno  ed  entro venti giorni dalla fine di ciascun
          trimestre;".
          Nota all'art. 63, comma 3:
              - Il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946,
          n.  212  e successive modificazioni, recante "Modificazioni
          alle  vigenti  disposizioni  sull'assicurazione di malattia
          per  i  lavoratori  in  agricoltura"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 aprile  1946,  n.  100, supplemento
          oridinario.  Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma
          4:
              "E'  tuttavia,  consentita  l'ammissione del lavoratore
          alle  prestazioni  di  malattie  mediante  certificato  del
          servizio  per  gli  elenchi  nominativi  e per i contributi
          unificati   in   agricoltura   che  attesti  la  qualifica,
          risultante  dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha
          il   diritto  alla  iscrizione  negli  elenchi  nominativi.
          L'ammissione   alle  prestazioni  decorre  dalla  data  del
          rilascio del certificato.".
          Nota all'art. 63, comma 4:
              - La   legge  30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Revisione degli
          ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza
          sociale",  e' pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969,
          n.  111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12, come
          sostituito  dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre
          1997,   n.   314   (Armonizzazione,   razionalizzazione   e
          semplificazione  delle disposizioni fiscali e previdenziali
          concernenti  i  redditi di lavoro dipendente e dei relativi
          adempimenti   da  parte  dei  datori  di  lavoro.  Gazzetta
          Ufficiale    19 settembre   1997,   n.   219,   supplemento
          ordinario), e' il seguente:
              "Art.   12   (Determinazione   del  reddito  da  lavoro
          dipendente   ai  fini  contributivi).  -  1.  Costituiscono
          redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
          cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, maturati nel periodo
          di riferimento.
              2.  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza e
          assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute
          nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  salvo  quanto specificato nei
          seguenti commi. 3.
              3.  Le  somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e
          trattenuta,  ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
          h), dello stesso art. 48.
              4. Sono esclusi dalla base imponibile:
                a) le  somme  corrisposte  a titolo di trattamento di
          fine rapporto;
                b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
          del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine
          dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'
          dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
                c) i  proventi  e  le indennita' conseguite, anche in
          forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
                d) le  somme poste a carico di gestioni assistenziali
          e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le
          provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al
          successivo  punto  f) e quelle erogate dalle Casse edili di
          cui   al   comma   4;   i  proventi  derivanti  da  polizze
          assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non
          aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
                e) nei  limiti ed alle condizioni stabilite dall'art.
          2  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, le
          erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi aziendali,
          ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali sono incerti la
          corresponsione   o  l'ammontare  e  la  cui  struttura  sia
          correlata    dal   contratto   collettivo   medesimo   alla
          misurazione  di  incrementi  di  produttivita', qualita' ed
          altri  elementi  di  competitivita' assunti come indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
                f) i  contributi  e  le  somme a carico del datore di
          lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di
          cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, e
          successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
          gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
          regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
          la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,
          diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono
          assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
          di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
          103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o giugno
          1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del
          1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico
          del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni
          pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.
          Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
          retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al
          finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e
          alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,
          altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del
          lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
          comma  5,  lettera  b), del decreto legislativo 14 dicembre
          1995, n. 579;
                g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
          3,  lettera  d), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla base
          imponibile e' tassativa.
              6.  Le  somme  versate  alle  casse  edili  per  ferie,
          gratifica   natalizia   e  riposi  annui  sono  soggette  a
          contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
          ammontare.  Le  somme  a  carico del datore di lavoro e del
          lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono
          soggette  a  contribuzione di previdenza e assistenza nella
          misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
              7.  Per la determinazione della base imponibile ai fini
          del  calcolo  delle  contribuzioni  dovute  per  i  soci di
          cooperative  di  lavoro  si applicano le norme del presente
          articolo.
              8.  Sono  confermate  le  disposizioni  in  materia  di
          retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge
          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
          modificazioni    e   integrazioni,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  in  materia  di retribuzione minima o massima
          imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali
          previste  per  determinate categorie di lavoratori e quelle
          in  materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i
          redditi  di  cui  all'art. 46 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              9.  Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli
          di  retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
          contratto   aventi   effetto   retroattivo  e  i  premi  di
          produzione  sono  in ogni caso assoggettati a contribuzione
          nel mese di corresponsione.
              10.  La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento
          per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
          previdenza e di assistenza sociale interessate.".
          Note all'art. 63, comma 5:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488, recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo
          delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 aprile 1968, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 28:
              "Art.  28.  -  A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al
          31 dicembre  1970,  i  contributi  base  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti,   sono  dovuti  nelle  misure  stabilite  dalla
          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle
          misure  stabilite  dalla  successiva  tabella B, divise per
          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed
          assimilati,   in   rapporto   alle  retribuzioni  medie  da
          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  8 febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle
          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro
          stipulati  per  le  suddette  categorie di lavoratori dalle
          organizzazioni sindacali interessate.
              Le  classi  di  contribuzione di cui alle tabelle A e B
          citate    nel    comma    precedente,    sono   individuate
          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la
          retribuzione  giornaliera  dei  salariati fissi a contratto
          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
          dei  giornalieri  di  campagna ed assimilati. Dal 1o agosto
          1968   e   fino  all'emanazione  dei  decreti  ministeriali
          previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere
          da  prendersi  a  base  per  il calcolo dei contributi sono
          stabiliti  nelle  seguenti  misure:  per  la  categoria dei
          salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri
          di campagna ed assimilati, L. 2.670.
              La  misura  dei  contributi integrativi dovuti al Fondo
          per  l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
          e'  stabilita  nel  3 per  cento  delle  retribuzioni medie
          determinate  nelle  forme  sopra  indicate, di cui il 2 per
          cento  a  carico  dei  datori  di  lavoro e l'1 per cento a
          carico dei lavoratori.
              I  contributi  integrativi  di  cui al comma precedente
          sono  dovuti,  per  le  categorie  dei  salariati  fissi  a
          contratto  annuo  ed  assimilati, in ragione di 26 giornate
          per ogni mese di lavoro.
              Non   si   applica,   ai  fini  della  riscossione  dei
          contributi  dovuti  per  i lavoratori agricoli subordinati,
          l'art.  15,  secondo  comma  del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.
              Qualora,  in  applicazione dell'art. 15, comma secondo,
          del  regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
          unificati,  di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
          n.  2138,  e successive modificazioni ed integrazioni, e la
          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto
          all'ammontare   complessivo   di   tali  contributi,  detto
          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti
          indistintamente  i contributi medesimi, ivi compresi quelli
          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dall'applicazione
          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.".
              - La    legge    8 agosto   1972,   n.   457,   recante
          "Miglioramenti     ai    trattamenti    previdenziali    ed
          assistenziali  nonche' disposizioni per la integrazione del
          salario  in  favore dei lavoratori agricoli", e' pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  23 agosto  1972,  n.  218.  Si
          trascrive il testo vigente dell'art. 3:
              "Art.  3. - L'indennita' di cui al precedente art. 1 e'
          determinata  sulla  base della retribuzione fissata secondo
          le  modalita'  di  cui  all'art. 28, decreto del Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
              Per  i  salariati  fissi l'ammontare della retribuzione
          comprensiva  del  salario  base,  della  contingenza, delle
          indennita'  in  natura  e  fisse, e' costituito dalla media
          della  retribuzione  prevista  per  ciascuna  qualifica dai
          contratti  collettivi  provinciali  vigenti  al  30 ottobre
          dell'anno precedente.
              Per   i   giornalieri  di  campagna  l'ammontare  della
          retribuzione,  comprensiva  del  salario base, contingenza,
          terzo  elemento  ed  altre  indennita' fisse, e' costituito
          dalla  media  tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
          previste  dai  contratti  collettivi  provinciali di lavoro
          vigenti  al  30 ottobre  di  ogni  anno.  La  media  tra le
          retribuzioni   delle   diverse  qualifiche  e'  determinata
          dividendo  per  sei  il  totale  costituito dalla somma del
          salario  previsto  per il lavoratore comune, del doppio del
          salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del
          triplo    del    salario   previsto   per   il   lavoratore
          specializzato.
              La  retribuzione  come  sopra stabilita e' valida anche
          per  la  determinazione  della  indennita'  giornaliera  di
          maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971,
          n. 1204.
              E'  abrogato  il  sesto  comma dell'art. 16 della legge
          30 dicembre 1971, n. 1204.
              Per  i  lavoratori  agricoli  compartecipanti e piccoli
          coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in
          misura pari a quella di cui al terzo comma.
              Fino  alla emanazione dei relativi decreti ministeriali
          e'   stabilita   una   retribuzione  media  di  lire  3.250
          giornaliere.".
          Nota all'art. 63, comma 6:
              - Il  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338, recante
          "Disposizioni  urgenti in materia di evasione contributiva,
          di   fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,  di  sgravi
          contributivi   nel   Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei
          patronati",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          10 ottobre   1989,  n.  237  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 dicembre  1989,  n.  389
          (Gazzetta  Ufficiale  9 dicembre  1989,  n. 287). L'art. 1,
          comma 1, reca:
              "Art.  1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della
          contribuzione  settimanale  e limite minimo di retribuzione
          imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
          il  calcolo  dei  contributi  di previdenza e di assistenza
          sociale   non   puo'  essere  inferiore  all'importo  delle
          retribuzioni  stabilito  da  leggi,  regolamenti, contratti
          collettivi,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali piu'
          rappresentative   su  base  nazionale,  ovvero  da  accordi
          collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una
          retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal
          contratto collettivo.".