Art. 64
              Collaborazioni coordinate e continuative

  1.  In  materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui
all'articolo  2,  comma  26  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, non
iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di
cui  al  comma  16  dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
  2.  Ai  sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione
di  cui  al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  avviene  nelle  forme  e  con le modalita'
previste per il lavoro dipendente.
 
          Note all'art. 64, comma 1:
              - La  legge  8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del
          sistema  pensionistico  obbligatorio  e  complementare"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
          supplemento  ordinario.  Si  riporta  il testo dell'art. 2,
          comma 26:
              "26.  -  A  decorrere  dal 1o gennaio 1996, sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
              - La  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive
          modificazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della
          finanza  pubblica"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario. L'art. 59,
          comma 16, reca testualmente:
              "16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
          forme  obbligatorie,  con  effetto  dal  1o gennaio 1998 il
          contributo  alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
          26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5
          punti  percentuali.  Lo stesso e' ulteriormente elevato con
          effetto   dalla   stessa   data  in  ragione  di  un  punto
          percentuale    ogni    biennio   fino   al   raggiungimento
          dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
          contributiva    per    il    computo    delle   prestazioni
          pensionistiche   e' maggiorata   rispetto   a   quella   di
          finanziamento  di  due  punti percentuali nei limiti di una
          complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
          dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
          percentuali   per  il  finanziamento  dell'onere  derivante
          dall'estensione  agli  stessi  della  tutela  relativa alla
          maternita',   agli  assegni  al  nucleo  familiare  e  alla
          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera. A tal fine, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,  e'  disciplinata  tale
          estensione  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo
          specifico  gettito  contributivo.  Con decreto del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          disposizione,  si provvede alla disciplina della tutela per
          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera nei limiti delle
          risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in
          relazione al reddito individuale.".
          Note all'art. 64, comma 2:
              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 302, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 80, comma 12, e' il seguente:
              "12.  -  La  disposizione  di  cui  al comma 16, quarto
          periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della
          tutela  relativa  alla  maternita' e agli assegni al nucleo
          familiare  avviene  nelle forme e con le modalita' previste
          per il lavoro dipendente.".
              - Per  il  testo  dell'art.  59, comma 16, della citata
          legge n. 449/1997, si veda in note all'art. 64, comma 1.