Art. 65.
                     Attivita' socialmente utili
        (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8,
                        comma 3, 15, 16 e 17;
    decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

  1.  Le  lavoratrici  e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1
dicembre  1997,  n.  468,  e  successive  modificazioni, impegnati in
attivita'  socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e
di  paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di
cui all'articolo 17 del presente testo unico.
  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori di cui al comma 1, che non
possono  vantare  una  precedente  copertura  assicurativa  ai  sensi
dell'articolo  24,  per  i  periodi  di  congedo  di  maternita' e di
paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per
cento  dell'importo  dell'assegno  previsto dall'articolo 8, comma 3,
del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri
sono  rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, o del soggetto finanziatore
dell'attivita' socialmente utile.
  3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a
partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso
o  prorogate  al  termine  del  periodo di congedo di maternita' e di
paternita'.
  4.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori impegnati a tempo pieno in
lavori   socialmente   utili   sono   riconosciuti,  senza  riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
  5.  L'assegno  e'  erogato anche per i permessi di cui all'articolo
33,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di
quanto  previsto  all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo
unico.
 
          Nota all'art. 65, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo  1o dicembre 1997, n. 468, e
          successive    modificazioni,   recante   "Revisione   della
          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
          22  della legge 24 giugno 1997, n. 196" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
          Note all'art. 65, comma 2:
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 468/1997 e' il seguente:
              "Art.  8  (Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'). -
          1-2. Omissis.
              3.  Ai  lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori
          socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
          nell'ambito  dei  progetti  e non percettori di trattamenti
          previdenziali,  compete  un  importo mensile di L. 800.000,
          denominato  assegno  per  i  lavori socialmente utili. Tale
          assegno  e'  erogato  dall'INPS previa certificazione delle
          presenze  secondo  le  modalita'  fissate  dall'INPS a cura
          dell'ente  utilizzatore e per esso trovano applicazione, in
          quanto   non  diversamente  disposto,  le  disposizioni  in
          materia  di  indennita'  di  mobilita'.  I  lavoratori sono
          impegnati  per un orario settimanale di venti ore e per non
          piu'  di  otto  ore giornaliere. Nel caso di impegno per un
          orario  superiore,  ai lavoratori compete il corrispondente
          importo integrativo di cui al comma 2.".
              - Il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148  recante
          "Interventi   urgenti   a  sostegno  dell'occupazione",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 20 maggio
          1993,   e   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio  1993,  n.  236  (Gazzetta  Ufficiale  n. 167 del
          19 luglio  1993).  Il  testo  dell'art.  1,  comma 7, e' il
          seguente:
              "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1-6. Omissis.
              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto fondo.".
          Nota all'art. 65, comma 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.