Art. 32. 1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: "puo' essere sentito ove sia opportuno e" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere sentito". 2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: "e, se opportuno, anche di eta' inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento". 3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ", se opportuno," sono sostituite dalle seguenti: ", in considerazione della loro capacita' di discernimento,".
Nota all'art. 32, comma 1: - Il testo del comma 4, dell'art. 35, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'art. 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di eta' inferiore deve essere sentito ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.". Nota all'art. 32, comma 2: - Il testo del secondo comma dell'art. 52 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento pronuncia sentenza.". Nota all'art. 32, comma 3: - Il testo del terzo comma dell'art. 79, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e il seguente: "Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacita' di discernimento, anche i minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.".