Art. 32.
1.  All'articolo  35,  comma  4, della legge n. 184, le parole: "puo'
essere  sentito  ove sia opportuno e" sono sostituite dalle seguenti:
"deve essere sentito".
2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: "e,
se   opportuno,  anche  di  eta'  inferiore"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "e  anche  di  eta' inferiore, in considerazione della sua
capacita' di discernimento".
3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ", se
opportuno,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ", in considerazione
della loro capacita' di discernimento,".
 
          Nota all'art. 32, comma 1:
              -  Il  testo  del  comma  4, dell'art. 35, della citata
          legge  n. 184/1983, come modificato dalla presente legge e'
          il seguente:
              "4.   Qualora   l'adozione   debba  perfezionarsi  dopo
          l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni
          riconosce  il  provvedimento  dell'autorita' straniera come
          affidamento  preadottivo,  se  non  contrario  ai  principi
          fondamentali   che  regolano  nello  Stato  il  diritto  di
          famiglia  e  dei minori, valutati in relazione al superiore
          interesse  del  minore, e stabilisce la durata del predetto
          affidamento  in  un  anno  che decorre dall'inserimento del
          minore  nella  nuova  famiglia.  Decorso  tale  periodo, se
          ritiene  che  la  sua  permanenza  nella famiglia che lo ha
          accolto  e'  tuttora  conforme all'interesse del minore, il
          tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone
          la  trascrizione  nei  registri dello stato civile. In caso
          contrario,  anche  prima  che  sia  decorso  il  periodo di
          affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti
          di cui all'art. 21 della Convenzione. In tal caso il minore
          che  abbia  compiuto  gli  anni 14 deve sempre esprimere il
          consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto
          gli  anni  12 deve essere personalmente sentito; se di eta'
          inferiore  deve  essere  sentito ove cio' non alteri il suo
          equilibrio  psico-emotivo,  tenuto  conto della valutazione
          dello psicologo nominato dal tribunale.".
          Nota all'art. 32, comma 2:
              - Il  testo del secondo comma dell'art. 52 della citata
          legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Il  tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni
          opportuno  accertamento  e  indagine,  sentiti  il pubblico
          ministero,  l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli
          anni  dodici  e  anche  di eta inferiore, in considerazione
          della sua capacita' di discernimento pronuncia sentenza.".
          Nota all'art. 32, comma 3:
              - Il  testo  del terzo comma dell'art. 79, della citata
          legge  n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e
          il seguente:
              "Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni
          dodici   e,  in  considerazione  della  loro  capacita'  di
          discernimento,  anche  i  minori  di  eta' inferiore devono
          essere  sentiti;  se  hanno  compiuto  gli anni quattordici
          devono prestare il consenso.".