Art. 33.
1.  All'articolo  43, primo comma, della legge n. 184, le parole: "di
cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9".
 
          Nota all'art. 33:
              - Il  testo  dell'art.  43,  primo  comma, della citata
          legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Art.  43.  -  Le  disposizioni  di  cui ai commi 4 e 5
          dell'art.  9  si  applicano  anche  ai  cittadini  italiani
          residenti all'estero.".