Art. 33. 1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: "di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9".
Nota all'art. 33: - Il testo dell'art. 43, primo comma, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 43. - Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.".