Art. 34.
1. L'articolo 70 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  70.  - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio  che  omettono  di  riferire  alla  procura della Repubblica
presso  il  tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore
in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del
proprio  ufficio,  sono  puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice
penale.  Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti
con  la  pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 2.500.000.
2.  I  rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati
che   omettono  di  trasmettere  semestralmente  alla  procura  della
Repubblica  presso  il  tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i
minori   ricoverati   o  assistiti,  ovvero  forniscono  informazioni
inesatte  circa  i  rapporti  familiari  concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da
lire 500.000 a lire 5.000.000".
 
          Nota all'art. 34:
              - L'art. 328 del codice penale reca testualmente:
              "Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio). - Omissione.
              Il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato di un pubblico
          servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
          che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di
          ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto
          senza  ritardo,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a
          due anni.
              Fuori  dei  casi  previsti dal primo comma, il pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
          trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
          compie  l'atto del suo ufficio e non risponde per espone le
          ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un
          anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta
          deve  essere  redatta  in  forma  scritta  ed il termine di
          trenta  giorni  decorre  dalla  ricezione  della  richiesta
          stessa.".