Art. 35.
1.  Il  primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 e' sostituito
dal seguente:
"Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida  a  terzi  con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia
all'estero  perche'  sia  definitivamente  affidato, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni".
2.  Il  sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 e' sostituito
dal seguente:
"Chiunque   svolga   opera   di  mediazione  al  fine  di  realizzare
l'affidamento  di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino
ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."
 
          Nota all'art. 35:
              - Il testo dell'art. 71 della citata legge n. 184/1983,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  71.  -  Chiunque,  in  violazione delle norme di
          legge  in materia di adozione, affida a terzi con carattere
          definitivo  un  minore,  ovvero lo avvia all'estero perche'
          sia  definitivamente  affidato, e' punito con la reclusione
          da uno a tre anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso  dal tutore ovvero da altra
          persona   cui   il   minore  e'  affidato  per  ragioni  di
          educazione,  di  istruzione, di vigilanza e di custodia, la
          pena e' aumentata della meta'.
              Se  il  fatto  e'  commesso  dal  genitore  la condanna
          comporta  la  perdita  della relativa potesta' e l'apertura
          della procedura di adottabilita'; se e' commesso del tutore
          consegue  la  rimozione  dall'ufficio; se e' commesso dalla
          persona  cui  il minore e' affidato consegue la inidoneita'
          ad    ottenere   affidamenti   familiari   o   adottivi   e
          l'incapacita' all'ufficio tutelare.
              Se  il  fatto  e'  commesso  da  pubblici ufficiali, da
          incaricati   di  un  pubblico  servizio,  da  esercenti  la
          professione   sanitaria   o  forense,  da  appartenenti  ad
          istituti  di  assistenza pubblici o privati nei casi di cui
          all'art.  61,  numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e'
          raddoppiata.
              La pena stabilita nel primo comma del presente articolo
          si  applica  anche  a coloro che, consegnando o promettendo
          denaro  od  altra  utilita'  a  terzi,  accolgono minori in
          illecito  affidamento  con  carattere  di definitivita'. La
          condanna  comporta  la  inidoneita' ad ottenere affidamenti
          familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
              Chiunque   svolga   opera   di   mediazione  alfine  di
          realizzare l'affidamento di cui al primo comma e punito con
          la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a
          lire 5.000.000.".