Art. 36.
1.  Il  primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 e' sostituito
dal seguente:
"Chiunque  essendone  a  conoscenza  in  ragione  del proprio ufficio
fornisce  qualsiasi  notizia  atta  a  rintracciare un minore nei cui
confronti  sia  stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con
la  reclusione  fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000".
 
          Nota all'art. 36:
              - Il testo dell'art. 73 della citata legge n. 184/1983,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  73. - Chiunque essendone a conoscenza in ragione
          del  proprio  ufficio  fornisce  qualsiasi  notizia  atta a
          rintracciare   un   minore  nei  cui  confronti  sia  stata
          pronunciata  adozione  o  rivela  in qualsiasi modo notizie
          circa  lo  stato di figlio legittimo per adozione e' punito
          con  la  reclusione  fino a sei mesi o con la multa da lire
          200.000 a lire 2.000.000.
              Se  il  fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da
          un  incaricato  di  pubblico  servizio,  si applica la pena
          della reclusione da sei mesi a tre armi.
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche   a   chi   fornisce   tali  notizie  successivamente
          all'affidamento  preadottivo  e  senza l'autorizzazione del
          tribunale per i minorenni.".