Art. 37.
1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in  fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore".
2.  All'articolo  333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in  fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore".
3.  All'articolo  336  del  codice  civile  e'  aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Per  i  provvedimenti  di  cui  ai commi precedenti, i genitori e il
minore  sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei
casi previsti dalla legge".
 
          Nota all'art. 37, comma 1:
              -  Per  il  testo dell'art. 330 del codice civile, come
          modificato dalla presente legge si veda in nota all'art. 4.
          Nota all'art. 37, comma 2:
              - Per il testo dell'art. 333 del codice civile, si veda
          in nota all'art. 4.
          Nota all'art. 37, comma 3:
              - L'art.  336  del codice civile, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  336  (Procedimento).  - I provvedimenti indicati
          negli   articoli   precedenti   sono  adottati  su  ricorso
          dell'altro  genitore,  dei parenti o del pubblico ministero
          e,  quando  si  tratta di revocare deliberazioni anteriori,
          anche del genitore interessato.
              Il  tribunale  provvede in camera di consiglio, assunte
          informazioni  e  sentito il pubblico ministero. Nei casi in
          cui  il  provvedimento  e'  richiesto  contro  il genitore,
          questi deve essere sentito.
              In   caso  di  urgente  necessita'  il  tribunale  puo'
          adottare,   anche   d'ufficio,   provvedimenti   temporanei
          nell'interesse del figlio.
              Per  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi precedenti, i
          genitori  e il minore sono assistiti da un difensore, anche
          a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.".