Art. 38.
1. L'articolo 80 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  80.  -  1.  Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni   previdenziali   relative   al   minore   siano  erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
all'articolo  6  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8
marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
1.
3.  Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di
astensione  obbligatoria  e  facoltativa  dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4.  Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno alle
famiglie,  persone  e comunita' di tipo familiare che hanno minori in
affidamento,  affinche'  tale  affidamento  si  possa  fondare  sulla
disponibilita'  e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche".
 
          Note all'art. 38:
              - Si  ripete  il  testo  dell'art.  12  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  recante "Approvazione del testo
          unico   delle  imposte  sui  redditi"  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O.:
              "Art.  12  (Detrazioni  per  carichi di famiglia). - 1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
                a) per  il  coniuge  non legalmente ed effettivamente
          separato:
                  1)  lire  1.057.552,  se il reddito complessivo non
          supera lire 30.000.000;
                  2)  lire  961.552,  se  il  reddito  complessivo e'
          superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
                  3)  lire  889.552,  se  il  reddito  complessivo e'
          superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
                  4)  lire  817.552,  se  il  reddito  complessivo e'
          superiore a lire 100.000.000;
                b) per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli naturali
          riconosciuti,  i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
          nonche'  per  ogni altra persona indicata nell'art. 433 del
          codice  civile che conviva con il contribuente o percepisca
          assegni   alimentari   non   risultanti   da  provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria,  complessivamente lire 408.000
          per  l'anno  2000,  lire  516.000  per  l'anno  2001 e lire
          552.000  a  decorrere  dal  1 gennaio 2002 da ripartire tra
          coloro  che  hanno  diritto  alla detrazione in proporzione
          all'effettivo  onere  sostenuto  da  ciascuno;  il suddetto
          importo  e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di
          eta'  inferiore  a  tre anni. L'importo di lire 516.000 per
          l'anno  2001  e  di  lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio
          2002  e'  aumentato,  rispettivamente,  a  lire 552.000 per
          l'anno  2001  e  a  lire  588.000 a decorrere dal 1 gennaio
          2002,  a  condizione  che il reddito complessivo non superi
          lire  100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire
          616.000  per  l'anno  2001 e a lire 652.000 a decorrere dal
          1 gennaio  2002, quando la detrazione sia relativa ai figli
          successivi  al primo, sempre che il reddito complessivo non
          superi lire 100.000.000.
              2.  Se  l'altro  genitore manca o non ha riconosciuto i
          figli  naturali  e  il  contribuente  non e' coniugato o se
          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
          effettivamente  separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
          affidati  o affiliati del solo contribuente e questi non e'
          coniugato   o,  se  coniugato,  si  e'  successivamente  ed
          effettivamente   separato,   la  detrazione  prevista  alla
          lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per
          gli  altri  figli  si  applica la detrazione prevista dalla
          lettera b).
              3.  Le  detrazioni  per  carichi di famiglia spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche  e consolai e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
              4.   Le   detrazioni   per  carichi  di  famiglia  sono
          rapportate  a  mese  e  competono  dal  mese in cui si sono
          verificate  a  quello  in  cui  sono  cessate Le condizioni
          richieste.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra
          uomini  e  donne  in  materia  di lavoro e pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 343 del 17 dicembre 1977:
              "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini,
          o  che  li  abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai
          sensi   dell'art.   314/20   del   codice  civile,  possono
          avvalersi,  sempreche'  in  ogni  caso il bambino non abbia
          superato  al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei
          anni  di  eta',  dell'astensione obbligatoria dal lavoro di
          cui  all'articolo  4,  lettera  c), della legge 30 dicembre
          1971,  n.  1204,  e  del  trattamento  economico  relativo,
          durante  i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso
          del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
              Le  stesse  lavoratrici  possono altresi' avvalersi del
          diritto  di  assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo
          comma,   della   legge   di   cui   sopra   entro  un  anno
          dall'effettivo   ingresso  del  bambino  nella  famiglia  e
          sempreche'  il  bambino  non  abbia  superato i tre anni di
          eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto
          dal secondo comma dello stesso art. 7.".
              - La  legge  8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni
          per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi  delle  citta'"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 60 del del 13 marzo 2000.