Art. 38. 1. L'articolo 80 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. 3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. 4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".
Note all'art. 38: - Si ripete il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O.: "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; 2) lire 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000; 3) lire 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000; 4) lire 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000; b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. 2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b). 3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolai e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate Le condizioni richieste.". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 17 dicembre 1977: "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.". - La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del del 13 marzo 2000.