Art. 40.
1.  Per  le  finalita'  perseguite dalla presente legge e' istituita,
entro  e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore,  anche  con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni,
presso  il  Ministero  della  giustizia,  una  banca dati relativa ai
minori   dichiarati   adottabili,   nonche'   ai   coniugi  aspiranti
all'adozione  nazionale  e  internazionale,  con  indicazione di ogni
informazione  atta  a  garantire il miglior esito del procedimento. I
dati  riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in
relazione  ai  casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
2.  La  banca  dati  e'  resa  disponibile,  attraverso  una  rete di
collegamento,  a  tutti  i  tribunali  per  i minorenni e deve essere
periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3.  Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le
modalita'  di  attuazione e di organizzazione della banca dati, anche
per  quanto  attiene  all'adozione  dei  dispositivi necessari per la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 40:
              -  Per  il  testo  dell'art.  44  della citata legge n.
          184/1983 si veda l'art. 25 della legge qui pubblicata.