Art. 40. 1. Per le finalita' perseguite dalla presente legge e' istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonche' ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge. 2. La banca dati e' resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale. 3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. 4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 40: - Per il testo dell'art. 44 della citata legge n. 184/1983 si veda l'art. 25 della legge qui pubblicata.