Art. 42. Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi di fornire informazioni 1. L'omissione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, e' punita con una sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 2. Il ritardo, rispetto al termine stabilito dall'ISVAP al sensi dell'articolo 6, nell'invio dei dati o delle informazioni di cui allo stesso articolo, ovvero la loro incompletezza o erroneita', sono puniti con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni.