Art. 42.
              Inosservanza delle disposizioni relative
                agli obblighi di fornire informazioni

  1. L'omissione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6,
  e' punita con una sanzione amministrativa da lire quattro milioni a
  lire quaranta milioni.
  2.  Il  ritardo,  rispetto al termine stabilito dall'ISVAP al sensi
  dell'articolo  6,  nell'invio  dei dati o delle informazioni di cui
  allo  stesso  articolo,  ovvero la loro incompletezza o erroneita',
  sono  puniti  con una sanzione amministrativa da lire due milioni a
  lire venti milioni.