Art. 55.
              Annotazione dell'illecito amministrativo

  1.  Il  pubblico  ministero che acquisisce la notizia dell'illecito
amministrativo   dipendente   da   reato  commesso  dall'ente  annota
immediatamente,  nel  registro  di cui all'articolo 335 del codice di
procedura  penale,  gli elementi identificativi dell'ente unitamente,
ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche'
il reato da cui dipende l'illecito.
  2.  L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo
difensore  che  ne  faccia  richiesta  negli  stessi limiti in cui e'
consentita  la  comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e' attribuito.
 
          Nota all'art. 55:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  335 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  335  (Registro  delle notizie di reato). - 1. Il
          pubblico  ministero  iscrive  immediatamente, nell'apposito
          registro  custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
          che  gli  perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
          nonche',  contestualmente  o dal momento in cui risulta, il
          nome   della   persona   alla  quale  il  reato  stesso  e'
          attribuito.
              2.  Se  nel  corso  delle  indagini preliminari muta la
          qualificazione  giuridica  del  fatto ovvero questo risulta
          diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni.
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2,  lettera a), le
          iscrizioni  previste  dai  commi 1 e 2 sono comunicate alla
          persona  alla  quale  il  reato e' attribuito, alla persona
          offesa   e   ai   rispettivi  difensori,  ove  ne  facciano
          richiesta.
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere   sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con  decreto
          motivato,  il  segreto  sulle iscrizioni per un periodo non
          superiore a tre mesi e non rinnovabili.".