Art. 56.
Termine per l'accertamento    dell'illecito    amministrativo   nelle
                        indagini preliminari

  1.  Il  pubblico  ministero  procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo   negli   stessi  termini  previsti  per  le  indagini
preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
  2.  Il  termine  per  l'accertamento dell'illecito amministrativo a
carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.