Art. 57.
                      Informazione di garanzia

  1.  L'informazione  di  garanzia  inviata  all'ente  deve contenere
l'invito  a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni
nonche'  l'avvertimento  che  per  partecipare  al  procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.