Art. 58.
                            Archiviazione

  1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a
norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato
di  archiviazione  degli  atti, comunicandolo al procuratore generale
presso  la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli
accertamenti  indispensabili  e,  qualora  ritenga  ne  ricorrano  le
condizioni,    contesta   all'ente   le   violazioni   amministrative
conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.