Art. 59. 
             Contestazione dell'illecito amministrativo 
 
  1.  Quando  non  dispone  l'archiviazione,  il  pubblico  ministero
contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato.  La
contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli  atti  indicati
dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 
  2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione, in  forma  chiara  e  precisa,  del  fatto  che  puo'
comportare  l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative,   con
l'indicazione del reato da cui  l'illecito  dipende  e  dei  relativi
articoli di legge e delle fonti di prova. 
 
          Nota all'art. 59:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  405 del codice di
          procedura penale:
              "Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
          -  1.  Il  pubblico  ministero,  quando non deve richiedere
          l'archiviazione   esercita   l'azione   penale,  formulando
          l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
          del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
          ministero  richiede  il  rinvio  a  giudizio entro sei mesi
          dalla  data  in  cui  il  nome  della persona alla quale e'
          attribuito  il reato e' iscritto nel registro delle notizie
          di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
          dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
              3.   Se  e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la
          richiesta  di  procedimento, il termine decorre dal momento
          in cui queste pervengono al pubblico ministero.
              4.  Se  e'  necessaria l'autorizzazione a procedere, il
          decorso  del termine e' sospeso dal momento della richiesta
          a  quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al pubblico
          ministero.".