Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Nota all'art. 59: - Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale: "Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a). 3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.".