Art. 61. 
            Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare 
 
  1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia  sentenza  di  non
luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita'  della
sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste
o gli elementi acquisiti risultano  insufficienti,  contraddittori  o
comunque non  idonei  a  sostenere  in  giudizio  la  responsabilita'
dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del  codice
di procedura penale. 
  2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare,  dispone  il
giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena  di  nullita',  la
contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato,  con
l'enunciazione, in  forma  chiara  e  precisa,  del  fatto  che  puo'
comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da
cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti
di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente. 
 
          Nota all'art. 61:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  426 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  426 (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza
          contiene:
                a) l'intestazione  in  nome  del  popolo  italiano  e
          l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
                b) le    generalita'   dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni  personali  che valgono a identificarlo nonche'
          le generalita' delle altre parti private;
                c) l'imputazione;
                d) l'esposizione  sommaria  dei  motivi di fatto e di
          diritto su cui la decisione e' fondata;
                e) il  dispositivo,  con l'indicazione degli articoli
          di legge applicati;
                f) la data e la sottoscrizione del giudice.
              2.  In  caso di impedimento del giudice, la sentenza e'
          sottoscritta  dal  presidente del tribunale previa menzione
          della causa della sostituzione.
              3.  Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3,
          la  sentenza  e'  nulla  se  manca o e' incompleto nei suoi
          elementi  essenziali  il  dispositivo  ovvero  se  manca la
          sottoscrizione del giudice.".