Art. 45.
                   Sezioni e titoli professionali
  1.   Nell'albo   professionale  dell'ordine  degli  ingegneri  sono
istituite  la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e' ripartita
nei seguenti settori:
    a) civile e ambientale;
    b) industriale;
    c) dell'informazione.
  2.  Agli  iscritti  nella  sezione  A  spettano  i  seguenti titoli
professionali:
    a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale;
    b)  agli  iscritti  al  settore  industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale;
    c)  agli  iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione.
  3.  Agli  iscritti  nella  sezione  B  spettano  i  seguenti titoli
professionali:
    a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale iunior;
    b)  agli  iscritti  al  settore  industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale iunior;
    c)  agli  iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione iunior.
  4.   L'iscrizione   all'albo   professionale   degli  ingegneri  e'
accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile
e  ambientale";  "sezione  degli  ingegneri  -  settore industriale";
"sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli
ingegneri  iuniores  -  settore  civile e ambientale"; "sezione degli
ingegneri  iuniores  - settore industriale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore dell'informazione".