Art. 46.
                       Attivita' professionali
  1. Le attivita' professionali che formano oggetto della professione
di  ingegnere  sono cosi' ripartite tra i settori di cui all'articolo
45, comma 1:
    a)   per   il   settore  "ingegneria  civile  e  ambientale":  la
pianificazione,  la  progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la  stima,  il  collaudo,  la  gestione,  la  valutazione  di impatto
ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e
di   trasporto,   di   opere  per  la  difesa  del  suolo  e  per  il
disinquinamento  e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e
impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
    b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione,  lo  sviluppo,  la  direzione  lavori,  la  stima,  il
collaudo,  la  gestione,  la  valutazione  di  impatto  ambientale di
macchine,  impianti  industriali,  di  impianti  per  la  produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi
industriali  e  tecnologici,  di  apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
    c)    per   il   settore   "ingegneria   dell'informazione":   la
pianificazione,  la  progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la   stima,   il  collaudo  e  la  gestione  di  impianti  e  sistemi
elettronici,   di  automazione  e  di  generazione,  trasmissione  ed
elaborazione delle informazioni.
  2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente  normativa  e  oltre  alle  attivita'  indicate  nel comma 3,
formano  in  particolare  oggetto  dell'attivita' professionale degli
iscritti  alla  sezione  A,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, le attivita', ripartite tra i tre settori
come  previsto  dal  comma  1,  che  implicano  l'uso  di metodologie
avanzate,  innovative  o  sperimentali nella progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
  3.  Restando  immutate  le riserve e le attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale
degli  iscritti  alla  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2:
    a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione  dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
      2)  la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
contabilita'   e   la  liquidazione  relative  a  costruzioni  civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
      3)  i  rilievi  diretti  e  strumentali sull'edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
    b) per il settore "ingegneria industriale":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione  lavori,  stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici
afferenti macchine e impianti;
      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie
standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo
di  singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di  sistemi,  nonche'  di  sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva;
    c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione   lavori,  stima  e  collaudo  di  impianti  e  di  sistemi
elettronici,   di  automazioni  e  di  generazione,  trasmissione  ed
elaborazione delle informazioni;
      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie
standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo
di  singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di  automazione  e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni,  nonche'  di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.