Art. 49. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.