Art. 49.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli ingegneri vengono
iscritti  nella  sezione  A  dell'albo  degli  ingegneri, nonche' nel
settore,  o  nei  settori,  per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono
iscriversi  nella  sezione  A  dell'albo degli ingegneri, nonche' nel
settore,  o  nei  settori,  per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente  regolamento  possono  iscriversi  nella sezione A dell'albo
degli  ingegneri,  nonche'  nel  settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.