Art. 49 (L) 
                        Disposizioni fiscali 
            (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter) 
 
  1.  Fatte  salve  le  sanzioni  di  cui  al  presente  titolo,  gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con
lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente  annullato,
non beneficiano  delle  agevolazioni  fiscali  previste  dalle  norme
vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di  enti
pubblici.  Il  contrasto  deve  riguardare  violazioni  di   altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta  che  eccedano  per  singola
unita' immobiliare il due per cento delle misure  prescritte,  ovvero
il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti  indicati
nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale  e  nei
piani particolareggiati di esecuzione. 
  2. E' fatto obbligo  al  comune  di  segnalare  all'amministrazione
finanziaria, entro tre  mesi  dall'ultimazione  dei  lavori  o  dalla
richiesta del certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento del
titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al
comma precedente. 
  3. Il diritto  dell'amministrazione  finanziaria  a  recuperare  le
imposte dovute  in  misura  ordinaria  per  effetto  della  decadenza
stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre  anni
dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 
  4.  In  caso  di  revoca  o  decadenza  dai  benefici  suddetti  il
committente e' responsabile dei  danni  nei  confronti  degli  aventi
causa. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.