Art. 50 (L) 
            Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46) 
 
    1. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  49,  le
agevolazioni tributarie in materia  di  tasse  ed  imposte  indirette
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo  1985,
qualora  ricorrano  tutti  i   requisiti   previsti   dalle   vigenti
disposizioni agevolative ed  a  condizione  che  copia  conforme  del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto
da registrare, all'amministrazione cui compete la  registrazione.  In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in
via provvisoria le agevolazioni  deve  essere  prodotta,  al  momento
della registrazione dell'atto, copia della  domanda  di  permesso  in
sanatoria presentata al comune, con la relativa  ricevuta  rilasciata
dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza  dai  benefici,
deve   presentare   al   competente   ufficio    dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei
mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a
richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti  che  la
domanda non ha ancora ottenuto definizione. 
  2. In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  49,  per  i
fabbricati costruiti senza permesso o in  contrasto  con  la  stesso,
ovvero sulla base di permesso successivamente annullato,  si  applica
la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora  ricorrano
i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in  virtu'
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a  decorrere
dal  17  marzo  1985.  L'esenzione  si  applica  a   condizione   che
l'interessato ne faccia  richiesta  all'ufficio  competente  del  suo
domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata  nel  comma
precedente con la  relativa  ricevuta  rilasciata  dal  comune.  Alla
scadenza di ogni anno dal giorno della  presentazione  della  domanda
suddetta, l'interessato, a  pena  di  decadenza  dai  benefici,  deve
presentare,  entro  novanta  giorni  da  tale  scadenza,  all'ufficio
competente copia del  provvedimento  definitivo  di  sanatoria  o  in
mancanza  di  questo,  una  dichiarazione  del  comune,  ovvero   una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la  domanda
non ha ancora ottenuto definizione. 
  3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli  immobili  e  delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli  interessi
di mora stabiliti per i singoli tributi. 
  4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o  le  parti
di opere abusivamente realizzate,  produce  automaticamente,  qualora
ricorrano tutti  i  requisiti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di  revoca
o di decadenza previsti dall'articolo 49. 
  5. In attesa del provvedimento  definitivo  di  sanatoria,  per  il
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma  4,
deve essere prodotta da parte dell'interessato  alle  amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in
sanatoria, corredata della prova del  pagamento  delle  somme  dovute
fino al momento della presentazione della istanza di cui al  presente
comma. 
  6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte eventualmente gia' pagate. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.