Art. 51 (L)
                 Finanziamenti pubblici e sanatoria
         (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)

    1.  La  concessione  di  indennizzi,  ai sensi della legislazione
  sulle  calamita'  naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili
  danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali;
  la  citata  concessione  di  indennizzi e' altresi' esclusa per gli
  immobili  edificati  in zone sismiche senza i prescritti criteri di
  sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.