Art. 54
Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive
    del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
       tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
         di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

  1.  Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole:  "Entro  un  anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
anni".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003
                               CIAMPI
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                          Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
  Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
             Nota all'art. 54:
                 - L'art.   15  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53
          (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e
          per   il   coordinamento   dei  tempi  delle  citta),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  15  (Testo  unico). - 1. Al fine di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) puntuale individuazione del testo vigente delle
          norme;
                   b) esplicita  indicazione  delle  norme  abrogate,
          anche implicitamente, da successive disposizioni;
                   c) coordinamento    formale    del   testo   delle
          disposizioni  vigenti,  apportando,  nei  limiti  di  detto
          coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la
          coerenza  logica  e  sistematica  della normativa, anche al
          fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
                   d) esplicita  indicazione  delle disposizioni, non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                   e) esplicita  abrogazione  di  tutte  le rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                   f) esplicita  abrogazione  delle  norme secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
                 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
          1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
                 3. Entro due anni alla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.".